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Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 14 pagine

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Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso

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c. rivela a un’altra persona il segreto che gli è stato rivelato in violazione della lettera a oppure lo sfrutta per sé stesso o per altri.

2 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque procura a sé stesso o ad altri un vantaggio patrimoniale con un atto di cui al capoverso 1 lettere a o c.

3 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

4 La violazione del segreto professionale è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell’esercizio della professione.

5 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull’obbligo di fornire informazioni a un’autorità e sull’obbligo di testimoniare in giudizio.

Art. 27 Perseguimento penale

1 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 23– 25 competono alla giurisdizione federale.

2 La delega alle autorità cantonali della competenza in materia di perseguimento e giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 23 e 24 è esclusa.

3 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità dell’articolo 26 competono ai Cantoni.

Art. 28 Inosservanza di decisioni

Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla ElCom con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Art. 29 Competenza

L’Ufficio federale dell’energia (UFE) è l’autorità di perseguimento e di giudizio delle infrazioni secondo l’articolo 28. È applicabile la legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo.

Capitolo 8: Convenzioni internazionali

Art. 30

Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge e non sottostanno a referendum, in particolare in materia di collaborazione con autorità straniere.

9 RS 313.0