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Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 14 pagine

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Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso

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notifica in virtù della legge del 19 giugno 20155 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi);

b. le informazioni privilegiate di cui all’articolo 4, contemporaneamente alla loro pubblicazione.

2 Le persone fisiche e giuridiche con domicilio o sede in Svizzera che concludono transazioni o conferiscono ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso riguardanti prodotti energetici europei all’ingrosso trasmettono alla ElCom:

a. informazioni sulle loro transazioni e sui loro ordini di negoziazione che secondo le disposizioni dell’UE devono mettere a disposizione delle autorità dell’UE o di uno Stato membro dell’UE;

b. le informazioni privilegiate che devono pubblicare secondo le disposizioni dell’UE.

3 Tenendo conto delle disposizioni dell’UE il Consiglio federale specifica il genere e la portata delle informazioni da trasmettere nonché il momento della trasmissione. Prevede inoltre deroghe all’obbligo di trasmissione per le transazioni e gli ordini di negoziazione di importanza minore, in particolare:

a. per i contratti riguardanti la fornitura fisica di energia elettrica prodotta in un solo impianto di produzione o in più impianti di produzione con capacità combinata;

b. per i contratti riguardanti la fornitura fisica di gas prodotto in un solo impianto di produzione.

Art. 6 Obblighi degli intermediari

Le persone che mediano a titolo professionale transazioni con prodotti energetici svizzeri all’ingrosso devono:

a. introdurre efficaci misure precauzionali e procedure per individuare comportamenti sul mercato non ammessi secondo gli articoli 7 od 8;

b. se vi è il sospetto fondato che le transazioni possano costituire un comportamento sul mercato non ammesso secondo gli articoli 7 od 8, notificarlo senza indugio alla ElCom.

Capitolo 3: Comportamento sul mercato non ammesso

Art. 7 Divieto di sfruttamento e di trasmissione di informazioni privilegiate

1 Agisce in maniera illecita ogni persona secondo il capoverso 2 che, detenendo un’informazione privilegiata:

a. la sfrutta o tenta di sfruttarla per acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all’ingrosso per conto proprio o per conto di terzi;

5 RS 958.1