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Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 14 pagine

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Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso

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3 La tassa di vigilanza è fissata in base alla somma di bilancio e al volume delle transazioni con prodotti energetici svizzeri all’ingrosso oppure, se il volume delle transazioni con prodotti energetici svizzeri all’ingrosso non è noto, in base al ricavo lordo.

4 Il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare.

5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente:

a. le basi di calcolo;

b. gli ambiti di vigilanza ai sensi dei capoversi 1 e 2; e

c. la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza.

Art. 11 Segreto d’ufficio

1 I membri della ElCom, il personale della segreteria tecnica della ElCom e le persone incaricate dalla stessa hanno l’obbligo di serbare il segreto sugli affari ufficiali.

2 L’obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o l’uscita dalla ElCom.

3 In caso di interrogatori e di procedimenti giudiziari i membri della ElCom e il personale della segreteria tecnica non possono esprimersi senza l’accordo della ElCom come parte, testimone o perito su accertamenti eseguiti nel quadro dello svolgimento dei loro compiti e che si riferiscono ai loro compiti ufficiali.

Art. 12 Trattamento dei dati

1 Nell’ambito della vigilanza ai sensi della presente legge la ElCom può trattare dati personali, compresi i dati relativi a perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale.

2 Può farlo in particolare per:

a. gestire un sistema d’informazione;

b. controllare l’operatore di mercato;

c. esercitare la vigilanza;

d. dare esecuzione a procedimenti;

e. valutare il comportamento di una persona che esercita un’attività per l’operatore di mercato sui mercati dell’energia all’ingrosso in relazione a prodotti energetici svizzeri all’ingrosso;

f. l’assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale.

3 Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti in particolare:

a. l’architettura, l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;

b. la sicurezza e la protezione dei dati;