Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 26 pagine

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momento dell’entrata in vigore della modifica del … hanno già compiuto 55 anni è retto dal diritto anteriore. I vedovi che al momento dell’entrata in vigore della modifica del... hanno già compiuto 55 anni sono parificati alle vedove e hanno diritto alle stesse prestazioni – se del caso con effetto retroattivo». TG propone di riformulare il capoverso 1 senza fare riferimento all’informativa dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sull’AVS, poiché ritiene opinabile includere nella legislazione una regolamentazione transitoria destinata agli organi d’esecuzione e basata su casi individuali. Si chiede inoltre se il criterio del ricorso pendente menzionato nella direttiva sia pertinente e debba essere integrato nella legislazione. UR suggerisce di completare il capoverso 1 come segue: «[...] che hanno già compiuto 55 anni ... e non hanno più figli di età inferiore a 25 anni o affiliati secondo l’articolo 23 [...]». SO propone invece di prevedere che tutte le rendite per vedove e vedovi versate a persone divorziate vengano soppresse nei due anni successivi all’entrata in vigore della modifica, a prescindere dall’età dei beneficiari.

BE propone di inserire nel primo periodo dell’articolo 43 capoverso 1 AP-LAI l’espressione «genitore superstite».

GE condivide il parere della CDOS.

Partiti politici

Secondo l’UDF, l’articolo 15 capoverso 2 LAVS non deve obbligatoriamente essere abrogato, poiché il suo testo attuale consentirebbe agli organi d’esecuzione di attuare la legge in modo flessibile e differenziato in base ai casi individuali.

A suo parere, la rendita per il genitore superstite deve estinguersi in caso di nuovo matrimonio, l’articolo 23 capoverso 4 lettera a AP-LAVS dovrebbe essere ripreso e la rendita dovrebbe essere soppressa se il superstite si risposa o convive con un nuovo partner.

Altre organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione

CCCC e ACCP ritengono che il titolo dell’articolo 24a AP-LAVS, relativo al concorso tra la rendita per genitore superstite e la rendita transitoria di vedovanza, sia mal formulato, dato che un avente diritto non può soddisfare i presupposti per l’ottenimento di entrambe le rendite al momento della morte del coniuge. I due partecipanti alla consultazione ritengono che sarebbe meglio parlare di «sostituzione della rendita per il genitore superstite con una rendita transitoria di vedovanza».

UNIGE suggerisce di formulare in modo più chiaro il nuovo articolo 24 capoverso 1 AP-LAVS per evitare qualsiasi interpretazione sulle persone con figli di età inferiore a 25 anni da una prima relazione e che si risposano con un secondo partner che in seguito muore. In tal caso, non potrebbe essere accordata a queste persone una rendita per genitore superstite secondo l’articolo 23 capoverso 1 AP-LAVS, e la rendita transitoria di vedovanza secondo l’articolo 24 capoverso 1 AP-LAVS potrebbe essere negata. Il superstite sarebbe dunque discriminato rispetto alle persone senza figli che avrebbero diritto alla rendita transitoria di vedovanza. UNIGE suggerisce dunque di formulare in modo chiaro la volontà del legislatore riguardo alla durata minima del matrimonio per il diritto alla rendita nell’articolo 24 capoverso 1 AP-LAVS5. La CDOS propone di completare l’articolo 24 capoverso 1 AP-LAVS prevedendo che tutte le coppie che vivono in comunione domestica, comprese le coppie senza figli e i conviventi, abbiano diritto a una rendita transitoria. Alliance F auspica che i genitori non sposati siano equiparati alle vedove o ai vedovi per quanto concerne il diritto alla rendita transitoria di vedovanza (art. 24 AP-LAVS).

Quanto al capoverso 1 delle disposizioni transitorie, la CDOS propone di adeguarlo in modo da garantire un’uguaglianza sistematica tra vedove e vedovi. Nel medesimo capoverso, CCCC e ACCP propongono

5 L’avamprogetto del Consiglio federale non esige una durata minima del matrimonio.