Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/104: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (Garanzia del principio secondo il quale la raccolta dei dati avviene una sola volta) · 18 pagine
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6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il progetto si fonda sull’articolo 59 capoverso 5 della Costituzione (Cost.)29 secondo cui chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione. Si fonda altresì sull’articolo 112 Cost., che prevede che la Confederazione emani prescrizioni sull’assicurazione invalidità, e sull’articolo 117 Cost., che conferisce alla Confederazione una competenza estesa in materia di organizzazione delle assicurazioni contro le malattie e contro gli infortuni.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche proposte devono essere compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con quelli derivanti dall’Accordo del 21 giugno 199930 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), e dalla Convenzione del 4 gennaio 196031 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS). L’Allegato II ALC e l’appendice 2 dell’Allegato K AELS precisano che il diritto europeo in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell’UE, per esempio il regolamento (CE) n. 883/200432 e il regolamento (CE) n. 987/200933, è applicabile in Svizzera rispetto agli Stati membri dell’UE o dell’AELS sulla base dell’articolo 95a LA-Mal. Come spiegato al capitolo 2 del presente rapporto, questo diritto non prevede un’armonizzazione dei regimi nazionali di sicurezza sociale. Le modifiche proposte devono essere compatibili anche con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione del 9 settembre 202134 sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera.
Il presente progetto disciplina la trasmissione centralizzata dei dati dei fornitori di prestazioni per il tramite dell’UST, conformemente con il principio della rilevazione unica dei dati. Al momento, né l’ALC né la Convenzione AELS o la Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera prevedono norme sulle modalità di trasmissione dei dati dei fornitori di prestazioni ai diversi utilizzatori. Inoltre il progetto non viola i principi di coordinamento derivanti da questi accordi, come la parità di trattamento, la determinazione della normativa applicabile, la presa in considerazione dei periodi di assicurazione e il mantenimento dei diritti acquisiti. Le modifiche proposte sono pertanto compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.
29RS 101
30 RS 0.142.112.681
31 RS 0.632.31
32Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’Allegato II ALC (una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS 0.831.109.268.1), rispettivamente nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’appendice 2 dell’Allegato K della Convenzione AELS.
33Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’Allegato II ALC (una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS 0.831.109.268.11) rispettivamente nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’appendice 2 dell’Allegato K della Convenzione AELS.