Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/104: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (Garanzia del principio secondo il quale la raccolta dei dati avviene una sola volta) · 18 pagine
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Cpv. 7
Il capoverso 7 riprende il contenuto del capoverso 4 dell’articolo 59a LAMal adattandolo alla nuova formulazione della rubrica della sezione 4 «Trattamento di dati e statistiche» e al tenore dell’articolo 47b capoverso 1 secondo periodo.
Art. 23 cpv. 1, secondo periodo
Si precisa che l’UST, per elaborare le basi statistiche necessarie per valutare il funzionamento e gli effetti della LAMal, utilizza in particolare i dati rilevati presso gli assicuratori (art. 21) e i fornitori di prestazioni (art. 22).
Art. 55a cpv. 4
Il rinvio all’articolo 59a è sostituito con il rinvio al nuovo articolo 22.
Art. 59a
L’articolo può essere abrogato, dal momento che il contenuto viene spostato negli articoli 22 e 22a.
Art. 84a cpv. 1, frase introduttiva e lett. f
Nella frase introduttiva nel capoverso 1 viene corretta una svista nel testo in italiano, poiché manca l’indicazione «oder des KVAG» presente nel testo in tedesco e rispettivamente «ou la LSAMal» nel testo in francese.
Il rinvio all’articolo 22a (articolo abrogato con l’entrata in vigore della LVAMal il 1° gennaio 201628 e il cui contenuto era stato spostato nell’art. 59a) è sostituito da un rinvio all’articolo 22.
4.2 Modifiche della LAM, della LAINF e della LAI
Art. 27 cpv. 1bise 8 e 78 cpv. 3 LAI, 56 cpv. 1bisLAINF nonché 26 cpv. 1bise 43 cpv. 1, frase introduttiva, LAM
Per integrare i diversi assicuratori nella soluzione della rilevazione unica dei dati, agli articoli 26 LAM e 56 LAINF viene aggiunto un nuovo capoverso 1bis, che stabilisce che i fornitori di prestazioni comunicano gratuitamente agli assicuratori in questione i dati necessari per stipulare le convenzioni di cui al capoverso 1. Per analogia con il nuovo articolo 22 capoverso 3 LAMal, il nuovo capoverso 1bisprecisa che i dati possono essere rilevati dall’UST. Questa formulazione permette di mantenere la possibilità per gli utilizzatori di dati di ottenere direttamente dai fornitori di prestazioni i dati che non saranno ancora integrati nella soluzione attuata, nello specifico i dati del settore ambulatoriale. I dati rilevati dall’UST sono messi a disposizione dell’assicurazione militare, dei fornitori di prestazioni e delle loro federazioni per l’esecuzione della LAM nonché degli assicuratori, dei fornitori di prestazioni e delle loro rispettive federazioni per l’esecuzione della LAINF. Per analogia con il nuovo articolo 22a capoverso 5 LAMal, questo capoverso prevede ancora che i dati rilevati dall’UST non possano essere richiesti nuovamente. Questo capoverso 1bisstabilisce infine che il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità, riprendendo così la formulazione del nuovo articolo 22 capoverso 7 LAMal.
Un nuovo capoverso 1bis, dal tenore simile, è aggiunto all’articolo 27 LAI, che fa riferimento all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Peraltro, per analogia con il nuovo
28 RU 2015 5137 13/18