Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/104: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (Garanzia del principio secondo il quale la raccolta dei dati avviene una sola volta) · 18 pagine

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Di conseguenza, è opportuno aggiungere i seguenti destinatari a questo capoverso: le federazioni degli assicuratori (gli assicuratori sono già menzionati), i fornitori di prestazioni e le loro federazioni, le organizzazioni tariffali di cui agli articoli 47a e 49 capoverso 2 e la Commissione federale per la qualità (art. 58b).

Inoltre, nella votazione popolare del 24 novembre 2024 è stata accolta la modifica della LAMal relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni22. Tale modifica prevede la creazione di un’organizzazione tariffale per le prestazioni di cura che dovrà utilizzare alcuni dati dei fornitori di prestazioni per svolgere i propri compiti. Questa organizzazione rientra quindi nelle organizzazioni tariffali di cui all’articolo 47a LAMal indicato alla lettera f del presente capoverso.

È altresì previsto che il Consiglio federale metta in vigore la modifica della LAMal (Misure di contenimento dei costi – Definizione di obiettivi in materia di costi e di qualità)23 deliberata dal Parlamento, se entro il 9 gennaio 2025 non verrà indetto alcun referendum contro tale disegno. Quest’ultimo prevede l’istituzione di una commissione federale per il monitoraggio dei costi e della qualità nell’AOMS che sorvegli l’evoluzione dei costi. A tal fine, il nuovo organismo avrà bisogno dei dati dei fornitori di prestazioni e dovrà dunque essere aggiunto fra i destinatari del capoverso in oggetto se non vi sarà alcun referendum o se la modifica sarà accettata in sede di votazione popolare.

Infine, l’indicazione dell’Ufficio federale di giustizia può essere stralciata. Dalla revisione totale della procedura federale e dall’entrata in vigore il 1° gennaio 2007 della legge sul Tribunale amministrativo federale24, infatti, il suddetto Ufficio non ha più la competenza di istruire i ricorsi relativi alla LAMal indirizzati al Consiglio federale.

Cpv. 3

La garanzia dell’anonimato dei dipendenti e dei pazienti nell’ambito della trasmissione dei dati da parte dell’UST, stabilita dall’articolo 30b capoverso 2 OAMal, deve essere sancita nella legge per coerenza con l’articolo 21 LAMal sui dati degli assicuratori.

L’anonimizzazione dei pazienti in una fase successiva alla trasmissione dei dati da parte dell’UST è giustificata dal fatto che l’UST deve ricevere il numero AVS per poter svolgere i compiti definiti dalla LStat. In virtù dell’articolo 153c della legge federale del 20 dicembre 194625 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), l’UST è autorizzato a utilizzare sistematicamente il numero AVS. Tuttavia, una volta verificata la loro plausibilità, può trattare i dati soltanto con un identificatore statistico non parlante (cfr. art. 8a dell’ordinanza del 30 giugno 199326 sulle rilevazioni statistiche). Nell’ambito del collegamento di dati, inoltre, viene creato ogni volta uno pseudo-identificatore specifico di progetto (art. 3 dell’ordinanza del 17 dicembre 201327 sul collegamento di dati). Il numero AVS serve dunque in primo luogo per poter effettuare i necessari controlli della qualità dei dati all’inizio della procedura di trattamento. In seguito, i dati sono trattati soltanto con l’identificatore statistico.

22FF 2024 31

23FF 2024 2412

24RU 2006 2197 (cfr. n. 110 dell’allegato alla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gennaio 2007 [RS 173.32]).

25RS 831.10

26 RS 431.012.1

27 RS 431.012.13 11/18