Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/104: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (Garanzia del principio secondo il quale la raccolta dei dati avviene una sola volta) · 18 pagine
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Cpv. 4
Il livello di granularità dei dati trasmessi (aggregati o individuali), disciplinato dall’articolo 30b capoverso 3 OAMal, deve essere sancito nella legge per coerenza con l’articolo 21 LAMal sui dati degli assicuratori.
È previsto che l’UFSP riceva i dati in forma individuale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 30b cpv. 3 OAMal). Occorre, inoltre, concedere ai Cantoni un ampio accesso ai dati individuali per l’adempimento dei loro compiti, segnatamente in materia tariffale e nella limitazione del numero di medici per campo di specializzazione medica e per regione (cfr. art. 55a LAMal). Si deve quindi estendere la regolamentazione attuale, che prevede che le autorità cantonali competenti ricevano dati individuali unicamente per la pianificazione di ospedali, case per partorienti e case di cura.
In applicazione del principio di proporzionalità, il capoverso 4 precisa anche che i dati sono necessari per l’adempimento dei compiti relativi alla formazione delle tariffe e dei prezzi, comprendenti in particolare le negoziazioni delle tariffe e lo sviluppo delle strutture tariffali, e per lo sviluppo della qualità. Il riferimento alla qualità permette di mettere a disposizione di assicuratori, fornitori di prestazioni e relative federazioni (partner convenzionali) dati individuali per adempiere i compiti relativi alle convenzioni sulla qualità (art. 58a). Consente altresì di trasmettere dati individuali alla Commissione federale per la qualità per adempiere i compiti di cui all’articolo 58c.
Cpv. 5
I vigenti articoli 47a capoverso 5, 47b capoverso 1 e 49 capoversi 2 terzo periodo, 7 terzo periodo e 8 prevedono che i fornitori di prestazioni comunichino o forniscano dati o documenti ai destinatari menzionati nel nuovo articolo 22a capoverso 2 per l’adempimento dei compiti contemplati dal capoverso 1 del nuovo articolo 22. Per evitare rilevazioni di dati ridondanti, viene creato un nuovo capoverso 5, che stabilisce che i dati rilevati dall’UST sulla base dell’articolo 22 capoverso 1 non possano essere richiesti in virtù degli articoli 47a capoverso 5, 47b capoverso 1 e 49 capoversi 2 terzo periodo, 7 terzo periodo e 8. Questo corrisponde a quanto previsto oggi dall’articolo 59f capoverso 2 OAMal riguardo alla comunicazione dei dati sulle tariffe nel settore delle cure ambulatoriali.
Se dei fornitori di prestazioni omettono di trasmettere dati all’UST sulla base del nuovo articolo 22, questi dati per definizione non potranno essere considerati come «raccolti dall’UST». Pertanto, in questi casi, possono essere prese sanzioni contro i fornitori di prestazioni in virtù degli articoli 47a capoverso 6 e 47b capoverso 2.
Cpv. 6
Questo capoverso, che prevede la pubblicazione dei dati da parte dell’UFSP, riprende in forma modificata l’ultimo periodo del vigente articolo 59a capoverso 3, secondo cui «i dati sono pubblicati». I dati pubblicati dall’UFSP comprendono segnatamente le cifre chiave su ospedali e case di cura, gli indicatori di qualità degli ospedali e delle case di cura e le comparazioni dei costi per singolo caso corretti per il livello di gravità fra gli ospedali su scala nazionale.