Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/104: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (Garanzia del principio secondo il quale la raccolta dei dati avviene una sola volta) · 18 pagine
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precisa e veritiera per esempio del costo del ricovero ospedaliero. Questi dati servono anche a controllare la ripercussione degli sconti, consentendo all’UFSP, se del caso, di aprire una procedura amministrativa ai sensi dell’articolo 82a o una procedura penale amministrativa ai sensi dell’articolo 92 capoverso 2, se le condizioni sono soddisfatte.
L’espressione «in forma anonima» alla lettera c è stralciata per motivi di coerenza con il nuovo articolo 22a capoverso 3, secondo il quale l’UST garantisce l’anonimato dei pazienti nell’ambito della messa a disposizione dei dati (v. ulteriori spiegazioni relative al cpv. 3). L’anonimizzazione dei dati in futuro avverrà in sede di messa a disposizione degli stessi da parte dell’UST e non più nella fase anteriore di rilevazione dei dati presso i fornitori di prestazioni.
Art. 22a Dati dei fornitori di prestazioni: rilevazione, messa a disposizione e pubblicazione
Cpv. 1
Questo capoverso riprende il contenuto del primo periodo dell’articolo 59a capoverso 3 LAMal, che precisa che la rilevazione dei dati è effettuata dall’UST.
Cpv. 2
Questo capoverso riprende il contenuto del secondo periodo dell’articolo 59a capoverso 3 LAMal, aggiungendo ulteriori destinatari ai quali l’UST mette a disposizione i dati. Attualmente, le seguenti disposizioni della LAMal impongono ai fornitori di prestazioni di trasmettere dati a determinanti destinatari, dando luogo a flussi di dati potenzialmente ridondanti:
- comunicazione all’organizzazione tariffale dei dati necessari per l’elaborazione, lo
sviluppo, l’adeguamento e la manutenzione delle strutture tariffali ambulatoriali (art. 47a cpv. 5);
- comunicazione al Consiglio federale o al governo cantonale, su richiesta, dei dati
necessari per adempiere i compiti di cui agli articoli 43 capoversi 5 e 5bis, 46 capoverso 4 e 47 (art. 47b cpv. 1);
- comunicazione all’organizzazione tariffale dei dati necessari per lo sviluppo delle
strutture tariffali ospedaliere (art. 49 cpv. 2);
- consultazione da parte dei governi cantonali e dei partner tariffali dei dati necessari
per valutare l’economicità, per effettuare comparazioni tra ospedali, per la tariffazione e per la pianificazione ospedaliera (art. 49 cpv. 7);
- fornitura al Consiglio federale e ai Cantoni dei documenti necessari per la compa-
razione tra ospedali sui costi e la qualità dei risultati medici (art. 49 cpv. 8);
- comunicazione ai Cantoni dei dati necessari per limitare il numero di medici (art. 55a
cpv. 4);
- comunicazione ai terzi incaricati dalla Commissione federale per la qualità dei dati
necessari per l’adempimento di determinati compiti (art. 58c cpv. 3);
- comunicazione alle competenti autorità federali dei dati necessari per vigilare
sull’applicazione delle disposizioni della presente legge relative all’economicità e alla qualità delle prestazioni (art. 59a);
- rilevazione da parte dell’UFSP dei dati necessari per controllare la ripercussione
degli sconti ottenuti dai fornitori di prestazioni o il loro utilizzo (art. 82a).