Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/104: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (Garanzia del principio secondo il quale la raccolta dei dati avviene una sola volta) · 18 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

questo spostamento migliora la struttura della legge, raggruppando nella sezione 4 gli articoli che disciplinano il trattamento dei dati. Tiene inoltre conto del fatto che i dati saranno trasmessi anche a nuovi destinatari, per scopi che non riguardano esclusivamente la vigilanza sull’applicazione delle disposizioni relative all’economicità e alla qualità delle prestazioni.

Cpv. 1

Il vigente articolo 59a capoverso 1 primo periodo LAMal prevede l’obbligo per i fornitori di prestazioni di comunicare alle competenti autorità federali i dati di cui necessitano per vigilare sull’applicazione delle disposizioni relative all’economicità e alla qualità delle prestazioni. Tale scopo è ripreso alla lettera a. Per estendere la rilevazione a nuovi compiti, in particolare lo sviluppo delle strutture tariffali e le negoziazioni delle tariffe, viene aggiunto un nuovo scopo alla lettera b, vale a dire garantire l’applicazione uniforme delle disposizioni della presente legge relative al finanziamento delle prestazioni, alla formazione delle tariffe e dei prezzi, alla pianificazione delle cure e alle misure straordinarie destinate a contenere l’evoluzione dei costi. Il finanziamento delle prestazioni comprende segnatamente la fissazione della parte di finanziamento cantonale delle prestazioni ospedaliere. Le disposizioni relative alla formazione delle tariffe e dei prezzi includono lo sviluppo delle strutture tariffali e le negoziazioni delle tariffe, mentre quelle relative alla pianificazione delle cure comprendono la pianificazione ospedaliera, già prevista nell’OAMal. Infine, fra le misure straordinarie destinate a contenere l’evoluzione dei costi rientrano in particolare la definizione da parte del Cantone, su richiesta degli assicuratori, di un budget globale per il finanziamento degli ospedali o delle case di cura. I compiti specifici per i quali l’UST trasmette dati ai diversi destinatari saranno precisati a livello di ordinanza.

L’articolo 59a capoverso 1 primo periodo consente all’UFSP di ottenere i dati dei fornitori di prestazioni per controllare la ripercussione degli sconti ai sensi dell’articolo 56 capoversi 3 lettera b e 3bis. I dati sulla fatturazione (art. 22 cpv. 2 lett. d del presente progetto) precisano la portata della comunicazione e servono anch’essi per attività di controllo. Il fornitore di prestazioni deve infatti indicare nella fattura lo sconto di cui all’articolo 56 capoverso 3 (art. 76a cpv. 1 OAMal); questi dati permetteranno all’UFSP di controllare se vi è stata la deduzione e, in caso negativo, di aprire una procedura amministrativa ai sensi dell’articolo 82a o una procedura penale amministrativa ai sensi dell’articolo 92 capoverso 2, se le condizioni sono soddisfatte.

Cpv. 2

Il capoverso 2 specifica il contenuto (variabili) dei dati trasmessi dai fornitori di prestazioni. La rilevazione dei dati SpiGes è strutturata in 8 sezioni tematiche: 1. Dati relativi ai casi (identificatori delle unità di rilevazione); 2. Diagnosi; 3. Trattamenti; 4. Medicamenti; 5. Fattura; 6. Contabilità analitica per unità finale d’imputazione (CUFI); 7. Medici che eseguono gli interventi; 8. Trasferimenti di pazienti. I dati relativi agli identificatori del paziente (numero AVS, data di nascita) sono rilevati separatamente per garantire la protezione dei dati.

Tutte le sezioni summenzionate, a eccezione di quella chiamata «Fattura», possono essere collegate a una delle categorie di dati indicate nel vigente articolo 59a capoverso 1 secondo periodo. La disposizione equivalente nel nuovo articolo 22 rappresenta quindi una base giuridica sufficiente per le variabili richieste in tali sezioni. Per quelle relative alla sezione «Fattura», invece, la lettera d è integrata con «fatturazione per queste prestazioni». I dati corrispondenti sono costituiti dalle informazioni riprese dalla fatturazione elettronica e forniscono i dettagli delle prestazioni fatturate per ciascun caso, in funzione dell’unità finale d’imputazione e restituiscono un’immagine 9/18