Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/22: Modifica dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) per l’attuazione della mozione Ettlin 19.3702 «Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a» · 20 pagine

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riscatti fino agli importi massimi previsti nella tabella, a prescindere dal momento in cui sono sorte le lacune nella previdenza. Secondo l’USI, la possibilità di operare riscatti retroattivi nel pilastro 3a deve essere prolungata almeno a 15 anni. Al contrario, 3 partecipanti9 si oppongono al termine decennale ritenendolo eccessivo. Travail.Suisse, per esempio, sottolinea che un simile termine va ben al di là degli anni contributivi mancanti che si possono pagare all’AVS (5 anni retroattivamente). Anche LU, che di principio sostiene il progetto, ritiene che un periodo di dieci anni sia troppo lungo, e chiede di ridurlo. Anche I Verdi chiedono che, se l’introduzione dei riscatti nel pilastro 3a fosse mantenuta, perlomeno la possibilità di colmare lacune contributive sussista soltanto per l’ultimo anno, per ridurre al minimo le conseguenti perdite di gettito fiscale.

Secondo 14 partecipanti10, per determinare i potenziali riscatti ci si dovrebbe basare sulla tabella per il calcolo dell’avere massimo possibile nel pilastro 3a. In tal modo, per calcolare una lacuna effettiva nel finanziamento si potrebbe tener conto dell’età e del reddito attuale come nell’AVS e nel 2° pilastro. Con il modello proposto dal Consiglio federale, infatti, non si potrebbero mai colmare lacune già esistenti, a discapito di tutte le persone che attualmente esercitano un’attività lucrativa (ASIP). Per determinare il potenziale riscatto viene invece istituito un sistema complicato e laborioso basato sulle lacune contributive annue. Tale sistema, inutilmente laborioso sul piano amministrativo, sarebbe impossibile da gestire, specialmente per i piccoli istituti. Anche gli assicurati si troverebbero in difficoltà con tale complicato disciplinamento (ABRS).

Pareri favorevoli

I 29 partecipanti favorevoli al progetto (v. tabella sopra) approvano, globalmente o preponderantemente, anche le condizioni per il riscatto definite all’articolo 7a capoverso 1.

Tra questi, 20 partecipanti11 apprezzano espressamente il fatto che i riscatti possano essere operati soltanto dalle persone che nei dieci anni precedenti il riscatto non hanno pagato integralmente tutti gli importi massimi ammessi. È dunque logico che l’assicurato dovesse avere il diritto di versare contributi nel pilastro 3a. Ciò significa che durante questi dieci anni deve aver già esercitato un’attività lucrativa come dipendente o indipendente conseguendo un reddito soggetto all’AVS (CSI)12. Inoltre, l’obbligo di versare il contributo ordinario nel pilastro 3a prima di poter effettuare il riscatto appare ragionevole, in particolare a livello fiscale. Tale obbligo evita una nuova lacuna, che sorgerebbe se nell’anno del riscatto non venissero versati i contributi ordinari (v. CSI e CDF e i Cantoni che aderiscono ai loro pareri). ZG sottolinea inoltre che il progetto prevede possibilità di riscatto annue (benché limitate agli ultimi 10 anni), mentre la motivazione della mozione chiede di autorizzare i riscatti soltanto ogni cinque anni. La soluzione prevista dal progetto rappresenta un compromesso ragionevole, considerato il notevole onere che l’esecuzione comporterà per tutte le parti coinvolte.

Altri pareri

UR chiede di fissare limiti ancora più stretti nell’ordinanza nel caso in cui, contrariamente alle attese, non si potesse evitare di estendere la deduzione fiscale prevista per il pilastro 3a anche ai riscatti, prevedendo per esempio che prima di poter operare riscatti fiscalmente deducibili nel pilastro 3a occorre rimborsare i prelievi anticipati PPA effettuati al 2° pilastro.

B.T. apprezza le disposizioni previste dalla modifica di ordinanza, ma suggerisce di procedere a una riforma più estesa e di flessibilizzare ulteriormente il pilastro 3a. Per esempio, i contributi deducibili nel pilastro 3a devono poter essere versati in generale anche dalle persone che non conseguono un reddito soggetto all’AVS.

9 I Verdi, LU, Travail.Suisse.

10 ASIP, AXA, CIC, Raiffeisen, KGAST, Pens3a, Liberty, LKB, USAM, TREUHANDSuisse, VBSS, ABRS, VVS, ZürichInvest.

11 AG, AI, AR, BE, BL, BS, CDF, GE, LU, NW, SH, SO, CSI, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZH.

12 Tra i partecipanti favorevoli al progetto, NE e VEB auspicano che i riscatti siano ammessi anche per gli anni contributivi in cui una persona non ha conseguito un reddito soggetto all’AVS.