Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/22: Modifica dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) per l’attuazione della mozione Ettlin 19.3702 «Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a» · 20 pagine

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Tra i partecipanti contrari al progetto, EXPERTSuisse aggiunge che in caso di applicazione della tabella dell’UFAS per il calcolo dell’avere massimo possibile nel pilastro 3a resta in sospeso la questione della regola da applicare alle persone che si sono trasferite in Svizzera in un secondo tempo e quindi in passato non hanno potuto versare contributi al pilastro 3a. Pertanto, propone di cancellare il presupposto del «reddito soggetto all’AVS» per consentire a queste persone di operare riscatti, poiché il presupposto del «domicilio in Svizzera» non verrebbe menzionato. Inoltre, chiede di rinunciare all’espressione «la totalità» all’articolo 7a capoverso 1 lettera c.

3.2.2 Art. 7a cpv. 2

Pareri contrari

Questa disposizione è respinta esplicitamente da 15 partecipanti13, i quali chiedono in sostanza di prevedere che i potenziali riscatti vengano calcolati in base alla tabella dell’UFAS per il calcolo dell’avere massimo possibile nel pilastro 3a e di concedere entro questi limiti un riscatto corrispondente alla grande deduzione ogni cinque anni. Come minimo bisognerebbe quindi poter effettuare riscatti fino agli importi massimi previsti nella tabella, a prescindere dal momento in cui sono sorte le lacune nella previdenza (USAM).

Pareri favorevoli

La limitazione generale del riscatto massimo annuo all’importo della cosiddetta «piccola deduzione» (attualmente pari a 7056 fr.) e la sua applicazione anche agli assicurati che non possiedono un 2° pilastro sono approvate da 10 partecipanti14. Questa restrizione consente di «recuperare» i versamenti di contributi non effettuati nel pilastro 3a, ma al tempo stesso limita anche le possibilità di pianificazione fiscale (CDF). «Con questa soluzione si evita un’ottimizzazione fiscale esagerata» (NE).

Altri pareri

Secondo F.F. non è logico disporre che l’importo massimo del riscatto annuo corrisponda uniformemente alla piccola deduzione sia per i dipendenti sia per gli indipendenti. Questa soluzione rischia addirittura di violare il principio di uguaglianza giuridica.

Secondo VVS, per parificare gli indipendenti (titolari di ditte individuali senza cassa pensioni) ai lavoratori dipendenti, non si può limitare le loro possibilità di riscatto sulla sola base della tabella dell’UFAS. Ai lavoratori indipendenti deve essere concesso il diritto di versare un contributo aggiuntivo pari al massimo al 128 per cento dell’importo massimo previsto nella tabella. Per evitare incentivi perversi, i riscatti che superano l’importo previsto nella tabella dell’UFAS devono poter essere operati soltanto da chi negli ultimi nove anni ha svolto ininterrottamente un’attività lucrativa indipendente e ha compiuto almeno 35 anni.

Secondo l’UDC, ognuno dovrebbe poter decidere di persona quanto denaro versare nella previdenza privata e quando.

3.2.3 Art. 7a cpv. 3

Pareri contrari

Questa disposizione è esplicitamente respinta da 12 partecipanti15. Essa potrebbe impedire ad alcune persone di colmare integralmente determinate lacune. Per esempio, a causa della prescrizione del diritto al versamento retroattivo, una persona sprovvista delle necessarie risorse finanziarie potrebbe perdere la possibilità di colmare integralmente la lacuna di un determinato anno (Donne del Centro). Sono dello stesso parere anche ASA, Raiffeisen, AXA e EXPERTSuisse. Quest’ultima aggiunge inoltre che

13 ASIP, CIC, EXPERTSuisse, PLR Donne, F.F. KGAST, Liberty, Pens3a, UDC, TREUHANDSuisse, VBSS, ABRS, VVS, USAM. ZürichInvest.

14 AG, BE, CDF, GE, NE, NW, TI, VD, VS, CSA.

15 AXA, Donne del Centro, CIC, EXPERTSuisse, Groupe Mutuel, Liberty, LKB, Pens3a, Raiffeisen, ASA, VVS, ZürichInvest.