Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/22: Modifica dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) per l’attuazione della mozione Ettlin 19.3702 «Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a» · 20 pagine

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amministrativi sarebbero di gran lunga inferiori. Raiffeisen spiega che agli istituti finanziari e alle compagnie d’assicurazioni saranno addossati inutili obblighi di accertamento. Sarebbe sufficiente che essi confermassero l’ammontare del riscatto versato. Il compito di controllare se tutti i presupposti del riscatto siano adempiuti e se l’importo del riscatto rientri nei limiti ammessi spetta invece soltanto all’autorità fiscale, e dovrebbe dunque essere adempiuto da quest’ultima. L’ASA ritiene che le disposizioni procedurali debbano essere rivedute e che ci si debba basare il più possibile sulle autodichiarazioni dell’assicurato (in questo senso si esprime anche ZürichInvest). EXPERTSuisse chiede di stralciare la lettera b della disposizione, VVS di stralciare tutte le indicazioni di cui alle lettere a - c.

L’UDC ritiene, da parte sua, che il legislatore stia introducendo un oneroso scoglio burocratico, manifestando così la sua volontà di rendere il progetto il meno attraente possibile nella prassi; pertanto, chiede di abolire l’obbligo di richiesta per la copertura di lacune contributive, di rinunciare del tutto a ulteriori pratiche burocratiche e di consentire in piena libertà e senza ostacoli i versamenti nel pilastro 3a.

PLR e PLR Donne ritengono che la disposizione vada adeguata in modo da consentire processi amministrativi basati su soluzioni moderne e poco costose anziché prescrivere una richiesta scritta (sono esplicitamente dello stesso parere anche EXPERTSuisse e VVS). L’ASA pensa che nel contesto di un’amministrazione digitalizzata il disciplinamento previsto non sia conforme allo stato attuale della legislazione.

Pareri favorevoli

Questa disposizione è espressamente approvata da 13 partecipanti19, soprattutto Cantoni. La CSI ritiene indispensabile che gli istituti della previdenza individuale vincolata siano obbligati a esaminare le richieste e a valutare l’ammissibilità del riscatto in base alle informazioni ricevute. Se i presupposti per un riscatto sono adempiuti, l’istituto può accogliere la richiesta, in caso contrario deve respingerla. Per le autorità fiscali è importante che gli istituti della previdenza individuale vincolata svolgano queste necessarie verifiche preliminari in modo approfondito, facilitando così il controllo successivo da parte delle autorità fiscali. Queste ultime verificano anzitutto che i contributi al pilastro 3a indicati nella dichiarazione delle imposte corrispondano alle attestazioni degli istituti. Inoltre, verifica quali contributi ordinari siano stati effettivamente riconosciuti fiscalmente negli anni per cui vengono operati riscatti e se gli importi dei riscatti corrispondano alla differenza rispetto ai contributi fiscalmente riconosciuti (si esprime esplicitamente in questo senso anche la CDF).

Altri pareri

La StStK avverte che l’introduzione dei riscatti nel pilastro 3a aumenta considerevolmente l’onere amministrativo per le autorità fiscali.Per esempio, la possibilità di operare riscatti introduce una complessità sinora sconosciuta nel pilastro 3a, causando un notevole onere supplementare per le autorità e conseguentemente anche maggiori costi (di personale) a carico della collettività. Nello stesso senso, anche ZG suggerisce di semplificare la procedura prevista per i riscatti.

Il CP attira l’attenzione sul fatto che rimane aperta la questione del trattamento dei prelievi anticipati del pilastro 3a (che sarebbero rilevanti soltanto in caso di attuazione sulla base della tabella dell’UFAS e in tale eventualità dovrebbero senz’altro essere considerati aggiuntivamente; nota UFAS), che richiederebbe indubbiamente l’istituzione di un registro da parte delle autorità fiscali. In tal senso, anche NE constata che i prelievi anticipati PPA secondo l’articolo 3 capoverso 3 OPP 3 non vengono menzionati nel progetto. Questi prelievi anticipati non devono causare lacune contributive conferenti il diritto a un riscatto. Pertanto, questo Cantone ritiene necessario che l’OPP 3 escluda chiaramente questa possibilità, in particolare nell’ambito della richiesta di riscatto presentata dall’assicurato (art. 7b cpv. 1 lett. b). Va addirittura oltre la richiesta di UR di prevedere condizioni ancora più restrittive. Secondo questo Cantone, per poter effettuare riscatti fiscalmente deducibili nel pilastro 3a l’assicurato dovrebbe dapprima rimborsare i prelievi anticipati PPA già effettuati nel 2° pilastro.

19 AI, AG, BE, BL, FR, GR, NW, VD, VS, ZG, ZH, CDF, CSI.