Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/22: Modifica dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) per l’attuazione della mozione Ettlin 19.3702 «Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a» · 20 pagine
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nel 2° pilastro non è prevista una simile restrizione e che è anche possibile effettuare riscatti scaglionati. In virtù di considerazioni legate alla parità di trattamento, questa possibilità dovrebbe dunque essere concessa anche nel pilastro 3a. Anche VVS chiede di stralciare questa disposizione. Groupe Mutuel chiede inoltre di considerare «che la possibilità di colmare una lacuna contributiva a rate terrebbe meglio conto degli interessi e delle possibilità del ceto medio.»
Pareri favorevoli
Nessuno dei partecipanti favorevoli al progetto si esprime esplicitamente in merito a questa disposizione.
3.2.4 Art. 7a cpv. 4
Pareri contrari
Un privato cittadino (F.F.) contesta questa disposizione. Da un lato, può essere elusa semplicemente effettuando dopo i 60 anni soltanto riscatti LPP invece di riscatti nel pilastro 3a. Dall’altro, la disposizione impedisce la realizzazione dello scopo principale della modifica di ordinanza, consistente per la precisione nell’estensione della previdenza individuale. A suo parere, l’ottimizzazione fiscale è praticamente intrinseca al sistema del pilastro 3a e suppone che molte persone versino contributi al pilastro 3a soltanto per ragioni fiscali.
Pareri favorevoli
La regola secondo cui i riscatti non sono più ammessi quando l’assicurato riscuote una prestazione di vecchiaia (possibilità prevista a partire dall’età di 60 anni) è approvata da 10 partecipanti16. Questa disposizione è volta a impedire che un contribuente percepisca una prestazione di vecchiaia del pilastro 3a e poco dopo continui a effettuare riscatti fiscalmente deducibili nello stesso pilastro. Da un lato, questa soluzione evita nuove lacune contributive, e dall’altro limita i potenziali abusi a livello fiscale (ZG), come si osserva nella prassi (trasferimento di averi previdenziali nel termine di un anno ai sensi degli art. 24 lett. c LIFD e 7 cpv. 4 lett. e LAID (CSI). Questo stesso parere è condiviso esplicitamente da 7 Cantoni17. Anche il CSA considera legittima questa disposizione.
Altri pareri
EXPERTSuisse deplora che il progetto disciplini unicamente il prelievo anticipato per la vecchiaia, mentre la mozione, per evitare abusi e perdite di gettito eccessive, chiede esplicitamente di prevedere che vengano dedotti dal potenziale di riscatto anche i prelievi anticipati PPA. Per di più, dovrebbero essere dedotti dal potenziale di riscatto anche i prelievi anticipati per trasferimento all’estero, in caso di rientro in Svizzera. Questo partecipante propone dunque di introdurre nel progetto una disposizione in tal senso.
3.2.5 Art. 7a cpv. 5
Questa disposizione non è stata contestata da nessun partecipante. Il CSA la approva espressamente.
3.2.6 Art. 7b
Pareri contrari
Questa disposizione è approvata espressamente da 12 partecipanti18. Il PLR osserva che l’attuazione proposta dal Consiglio federale comporterà un onere burocratico evitabile, che causerà un aumento delle spese di amministrazione e in definitiva una diminuzione delle rendite. Secondo AXA, se ci si basasse invece sulla tabella dell’UFAS per il calcolo dell’avere massimo possibile nel pilastro 3a, i costi
16 AI, BE, NW, TI, VS, ZG, ZH, CDF, CSI, CSA.
17 AG, AI, BE, NW, TI, VD, ZH.
18 AXA, CIC, EXPERTSuisse, PLR, PLR Donne, Liberty, LKB, Pens3a, Raiffeisen ASA, VVS, ZürichInvest.