Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/42: Revisione del Codice civile svizzero (Educazione non violenta) · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
CC s’inserisce quindi nell’attuale sistema di prevenzione mediante consulenza, sensi- bilizzazione, intervento dell’APMA e sanzione da parte delle autorità di perseguimento penale34.
3.2.2 Creazione di un divieto e di una nuova pretesa giuridica
Nel quadro dell’analisi delle normative europee, nel rapporto del Consiglio federale del 19 ottobre 2022 era già stata valutata la possibilità di stabilire se in Svizzera fosse ade- guato formulare la disposizione sotto forma di divieto35 e se dovesse essere incluso un esplicito «diritto del bambino» all’educazione non violenta36. Entrambe le proposte sono state scartate perché non garantirebbero un miglioramento ma comporterebbero piuttosto ulteriori complicazioni.
Secondo la sistematica della legge, un divieto sarebbe in contrasto con il radicamento nell’ambito dell’autorità parentale e dell’educazione e non sarebbe opportuno né sul piano sistematico né di contenuto. Inoltre, potrebbe essere interpretato in modo sba- gliato, in quanto una sua violazione comporterebbe una sanzione. La disposizione pro- posta non si prefigge di punire l’inosservanza di tale principio sancito nel diritto civile ma di garantire la prevenzione. Si tratta di sensibilizzare e sostenere e non sanzionare o criminalizzare i genitori, sempre cercando di migliorare la situazione del bambino.
Un nuovo «diritto del bambino» all’educazione non violenta potrebbe rafforzare la po- sizione del minore in quanto soggetto giuridico e corrisponderebbe al diritto alla prote- zione dell’integrità fisica e psichica sancito all’articolo 11 Cost.37 nonché agli articoli 3 capoverso 1 e 19 CRC38. Tuttavia, considerata l’attuale situazione giuridica e i dibattiti parlamentari, il Consiglio federale non ritiene giustificato o auspicabile sancire il princi- pio dell’educazione non violenta nel CC sotto forma di pretesa giuridica che potrebbe essere intesa come pretesa individuale ed esigibile del bambino39. Non corrisponde né all’idea di base della mozione né alla proposta di integrazione nella sistematica. Al con- trario, la creazione nel CC di un obbligo specifico dei genitori di ricorrere all’educazione non violenta corrisponde al principio di base per l’esercizio dell’autorità parentale, se- gnatamente la tutela e la promozione della personalità del bambino40.
34 Cfr. anche Rapporto Po. Bulliard-Marbach, sintesi, pag. 3.
35 Come ad es. Svezia, Austria e Danimarca, cfr. cap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..
36 Mentre Germania e Austria (Bundesverfassungsgesetz) prevedono un diritto esplicito all'educazione non violenta, in Svezia e Danimarca si fa riferimento a un diritto generale del bambino alla protezione (cfr. cap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Per quanto riguarda la Germania, cfr. nota a piè di pag. 39.
37 RS 101.
38 Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CRC), entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997 (CRC; RS 0.107).
39 In Germania la disposizione sulla nonviolenza è formulata sotto forma di diritto: cfr. art. 1631 cpv. 2 BGB nuova versione dal 1° gennaio 2023: «Das Kind hat ein Recht auf Pflege und Erziehung unter Ausschluss von Gewalt, körperlichen Bestrafungen, seelischen Verletzungen und anderen entwürdigenden Maßnahmen» nonché la versione precedente dell'art. 1631 cpv. 2 BGB: «Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Massnahmen sind unzulässig». Tuttavia il legislatore tedesco non lo intende come un diritto immediato e rivendicabile, ma opta piuttosto per incoraggiare un cambiamento a livello di consapevolezza dei genitori (cfr. MüKoBGB/Huber, 8a ed. 2020, BGB art. 1631 n. marg. 13-15 sulla versione precedente). Questo viene mantenuto anche nella nuova versione: secondo BeckOK BGB 2023/Veit BGB art. 1631 n. marg. 20 al bambino è concesso secondo la formulazione un diritto soggettivo nei confronti dei genitori. Questa interpretazione però contraddice il fatto che «ein gerichtlicher Eingriff in das Eltern-Kind-Verhältnis nur unter den Voraussetzungen des § 1666 [BGB betr. gerichtliche Massnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls] zulässig ist» (un intervento giudiziario nel rapporto tra genitori e figli è consentito unicamente alle condizioni di cui all’art. 1666 [BGB concernente le misure giudiziarie nel caso di minaccia al bene del minore]).
40 BSK ZGB I- SCHWENZER/COTTIER, art. 301, n. 7 con rif. a Tschümperlin.