Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/42: Revisione del Codice civile svizzero (Educazione non violenta) · 21 pagine

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Tra le punizioni corporali rientrano lesioni fisiche lievi (p.es. sberle, scappellotti, scuoti-

mento) e aggressioni fisiche pesanti (percosse con oggetti come cinture, bastoni, bru-

ciature, calci, ecc.)51. Una punizione corporale lieve è un gesto che ha principalmente

un carattere umiliante o degradante. Le punizioni corporali sono sempre degradanti e

rappresentano una forma di violenza fisica inaccettabile ai sensi dell’articolo 19 CRC52.

La formulazione «altre forme di violenza degradante» introduce una fattispecie resi-

duale degli atti di violenza od omissioni dei genitori che ledono la dignità umana, i diritti

della personalità, l’amor proprio e l’autostima del fanciullo in misura tale da non essere

giustificati in relazione al motivo del provvedimento educativo53. Si può trattare di vio-

lenza psichica con o senza volontà di punire. Ciò è certamente difficile da comprendere

e si manifesta soprattutto con atti di violenza verbale, come minacciare, insultare, umi-

liare, disprezzare, incutere paura, mettere in imbarazzo, screditare e ignorare, emargi-

nare o isolare54. Nel caso della violenza psichica generalmente si presuppone uno

schema ripetuto di interazioni dannose tra i genitori e il figlio55. Si rilevano anche il fatto

di lasciar assistere alla violenza domestica56, che rientra nella violenza psichica e in

alcune circostanze può comportare la revoca dell’autorità parentale57, e di trascurare

fisicamente o psichicamente il bambino o il giovane, ossia dargli in misura nulla o in-

sufficiente le cure, la sorveglianza e gli stimoli di cui ha bisogno58.

La classificazione esatta di un atto di violenza come punizione corporale o come un’al-

tra forma di violenza degradante non è determinante, poiché certe azioni, in particolare

di violenza fisica lieve, possono essere attribuite sia all’una che all’altra. Inoltre, nella

prassi si combinano diverse forme di violenza, come percosse e umiliazioni verbali, e

le punizioni corporali non si ripercuotono soltanto sulla salute fisica del fanciullo, bensì

anche su quella mentale e sul suo rapporto con i genitori. Pertanto, in maniere analoga

alla soluzione messa in atto da altri paesi, non è neppure necessario fornire un elenco

dettagliato dei comportamenti ammessi o vietati. Questo in particolare perché nel corso

del tempo i comportamenti punitivi si modificano59.

Il criterio del carattere degradante dell’atto di violenza dei genitori consente anche di

distinguere i comportamenti educativi inammissibili dalle situazioni educative quoti-

51Maggiori dettagli sulle forme di violenza sono disponibili nel Rapporto Po. Bulliard-Marbach, cap. 2.2.2.

52CRC, Commento generale n. 13 (2011), n. 22 a), con riferimento al Commento generale precedente n. 8 (2006), e cap. 24.

53Cfr. in relazione alla formulazione tedesca «und andere entwürdigende Massnahmen» (e altre misure degradanti), p.es. BeckOK BGB

/Veit BGB art. 1631 n. marg. 24 con altri rimandi. Cfr. anche NK-BGB/RAKETE-DOMBEK/BERNING art. 1631 n. marg. 14.

54Maggiori dettagli sulle forme di violenza sono disponibili nel Rapporto Po. Bulliard-Marbach, cap. 2.2.2.

55Cfr. SCHÖBI ET AL. 2020, pag. 10 con rif. al National Center of Child Abuse and Neglect, 1997.

56Secondo la Convenzione di Istanbul, l'espressione «violenza domestica» designa tutti gli atti di violenza che si verificano all'interno della

famiglia e del nucleo famigliare o tra attuali o precedenti coniugi o partner (cfr. art. 3 n. b della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2018 (RS 0.311.35)). Ciò significa che la violenza domestica non viene commessa soltanto in una relazione di cop- pia (attuale o passata) di adulti, ma ad esempio anche dai genitori o i loro partner contro i bambini (cfr. Rapporto DAO 2020, pag. 3).

57Nel quadro della revisione del diritto sull'autorità parentale, nel 2014 il ricorso alla violenza era stato introdotto esplicitamente nell’art. 311

cpv. 1 n. 1 CC come motivo per revocare l'autorità parentale, poiché la violenza nell'ambito familiare «mette in dubbio la capacità dei geni- tori di esercitare l'autorità parentale». Non importa se il figlio è vittima diretta della violenza domestica o se è colpito solo indirettamente. (Cfr. messaggio del 16 novembre 2011 concernente una modifica del Codice civile svizzero (autorità parentale), FF 2011 8025, 8056). Cfr. anche la scheda informativa B3 «Violenza domestica contro i bambini e gli adolescenti» dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, secondo la quale sono inclusi in particolare il maltrattamento fisico e psichico, l'abuso sessuale, la negligenza fisica ed emotiva e la violenza domestica assistita. Cfr. www.ebg.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Pubblicazioni Violenza.

58La negligenza può avere un impatto su psiche, mente e/o corpo. I bisogni fondamentali del minore non sono rispettato o lo sono in modo

insufficiente. (Cfr. RYSER BÜSCHI, pag. 22 nonché CRC, Commento generale n. 13 (2011), n. 20).

59Cfr. anche FASSBIND, AJP, pag. 550.