Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/42: Revisione del Codice civile svizzero (Educazione non violenta) · 21 pagine

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3.2.3 Concretizzazione delle forme di violenza non ammesse

Nel quadro dei lavori preparatori sono state esaminate le possibilità e opportunità di riprendere e formulare le varie forme di violenza nel testo di legge. Occorre in partico- lare stabilire se la «violenza psichica» dovrà essere menzionata nel testo di legge come una particolare forma di violenza nell’educazione. Generalmente, con violenza psichica s’intende uno schema ripetuto di interazioni dannose tra i genitori e il figlio41. Si tratta presumibilmente della forma più frequente di violenza, che spesso si manifesta in com- binazione con altre forme di violenza42. Chi assiste alla violenza domestica è a sua volta esposto a violenza psichica (cfr. anche cap. 4 e nota a piè di pag. 57).

Anche se questo elemento è in parte contenuto nelle legislazioni estere (cfr. cap. Fe-

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giunto alla conclusione che una formulazione completa e in grado di raccogliere un ampio consenso non dovrebbe includere esplicitamente il concetto di «violenza psi- chica» nel testo di legge, come avviene in particolare in Svezia e in Danimarca. La «violenza psichica» è difficile da misurare e da definire, il che renderebbe estrema- mente complessa l’applicazione di una pertinente disposizione legale: la delimitazione tra comportamento ammesso e non ammesso è strettamente legata ai singoli casi. Non comporterebbe un miglioramento bensì maggiori insicurezze e questioni irrisolte, e in tal modo indebolirebbe l’applicazione del diritto.

Con lo scopo di trovare una soluzione il più possibile accettabile, in grado di suscitare ampi consensi e realizzabile, il Consiglio federale preferisce quindi continuare a perse- guire l’approccio del carattere degradante del comportamento dei genitori nei confronti del bambino e prevedere la fattispecie residuale «altre forme di violenza degradante», la quale include tutti gli atti di violenza od omissioni dei genitori che con la propria man- canza di proporzionalità ledono la dignità umana, i diritti della personalità, l’amor pro- prio e l’autostima del fanciullo43. Si può trattare di violenza psichica, ad esempio di minacce, insulti, umiliazioni, disprezzo, terrore, mettere in imbarazzo, screditamento e indifferenza emotiva, lasciar assistere ad atti di violenza fra i genitori, ecc.44. Con una fattispecie residuale più ampia si pone meno la questione (spesso complessa) di clas- sificare un atto violento. In realtà, la precisa identificazione di un atto di violenza non è decisiva, poiché determinati comportamenti, in particolare di violenza lieve, possono essere intesi come punizioni corporali o come altre forme di violenza degradante, e inoltre nel corso del tempo il comportamento punitivo può cambiare45.

3.3 Attuazione

La normativa proposta per sancire il principio dell’educazione non violenta nel CC è di carattere programmatico e funge da linea guida. L’accento è posto sul bene del figlio e l’aiuto adeguato per i genitori e i figli interessati. L’attuazione dell’elemento principale, ovvero il previsto rafforzamento delle attuali offerte di consulenza e aiuto a bassa soglia per genitori e figli, compete come finora ai Cantoni. Per questi ultimi, tuttavia, la

41 Cfr. SCHÖBI ET AL. 2020, pag. 10 con rif. al National Center of Child Abuse and Neglect, 1997.

42 Rapporto UFAS 2005, pag. 26.

43 Cfr. rispetto alla formulazione tedesca «und andere entwürdigende Massnahmen» (e altre misure degradanti), p.es. BeckOK BGB 2022/Veit BGB art. 1631 n. marg. 24 con altri rimandi. Cfr. anche NK-BGB/RAKETE-DOMBEK/BERNING art. 1631 n. marg. 14.

44 Cfr. Rapporto Po. Bulliard-Marbach, cap. 2.2.2.

45 Cfr. Rapporto Po. Bulliard-Marbach, cap. 4.3.4.