Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/42: Revisione del Codice civile svizzero (Educazione non violenta) · 21 pagine
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5.3 Ripercussioni sull’economia
Il progetto non ha ripercussioni sull’economia nazionale.
5.4 Ripercussioni sulla società
Il fatto di sancire l’educazione non violenta e di rafforzare la prevenzione mediante offerte di consulenza e aiuto a bassa soglia nelle questioni educative ha un impatto positivo sulla società. A medio-lungo termine è probabile che, grazie all’effetto del se- gnale lanciato dalla proposta, cambieranno l’accettazione della violenza e i comporta- menti; in termini generali vi sarà un’evoluzione della mentalità. Stando alle rilevazioni effettuate in altri Paesi, il divieto della violenza nell’educazione accompagnato da cam- pagne di sensibilizzazione e di informazione consente, a medio termine, di modificare il comportamento educativo dei genitori e di ridurre l’accettazione della violenza71.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Conformemente all’articolo 122 capoverso 1 Cost., la legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione. Ciò include anche il diritto di famiglia contenente la normativa sull’autorità parentale.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’avamprogetto corrisponde agli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare all’articolo 19 CRC.
6.3 Forma dell’atto
Il progetto contiene una disposizione legislativa che, in virtù dell’articolo 164 capo- verso 1 Cost., va emanata sotto forma di legge federale. La modifica del Codice civile richiede l’emanazione di una legge federale.
6.4 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fi-
scale
Il progetto prevede norme relative all’adempimento dei compiti e delle competenze da parte della Confederazione e dei Cantoni, analogamente a quanto previsto72 all’arti- colo 67 capoverso 1 Cost., ovvero che nell’adempimento dei loro compiti, la Confede- razione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e prote- zione dell’infanzia e della gioventù. Confederazione e Cantoni sono responsabili in egual misura, si tratta di una competenza parallela73. Ai sensi dell’articolo 26 della
71 Cfr. n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..
72 BSK BV-TSCHENTSCHER, art. 67 n. 1.
73 Cfr. WYTTENBACH, St. Galler Kommentar (2023) all’art. 67 Cost., n. 3 nonché la sintesi del commento precedente del 2014: GERBER JENNI, St. Galler Kommentar all'art. 67 Cost. n. 5 segg., con riferimento a Mahon, secondo cui il cpv. 1 va inteso come un «mandato». Secondo GERBER JENNI le iniziative nell’ambito della politica giovanile e dell’infanzia […] sono caratterizzate dalla suddivisione federalista dei compiti tra Confederazione, Cantoni e Comuni e strettamente legate all’attività di organizzazioni non governative e soggetti privati. 17/21