Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/42: Revisione del Codice civile svizzero (Educazione non violenta) · 21 pagine
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normativa proposta non prevede nuovi obblighi. I Cantoni dispongono già di offerte nell’ambito dell’educazione, che in parte sono state sostenute dalla Confederazione sotto forma di finanziamento iniziale46. Inoltre, in futuro si porrà anche la questione di avviare nuove campagne di sensibilizzazione e informazione per promuovere l’impatto e la portata della nuova regolamentazione proposta. Come già affermato più volte dal Consiglio federale, tali campagne sono fondamentali per la prevenzione.
4 Commento alla nuova normativa di cui all’articolo 302 CC
L’articolo 302 CC vigente in materia di educazione va precisato in due punti: tramite una disposizione programmatica che precisa il dovere di educazione dei genitori (cpv. 1 secondo periodo) e una normativa sui consultori educativi quale misura di accompa- gnamento rivolta ai Cantoni (cpv. 4).
Cpv. 1 primo periodo (concerne soltanto il testo francese)
Il testo francese è modificato dal punto di vista redazionale: sostituendo «père et mère» (padre e madre) con «parents» (genitori), introduce anche in questo contesto del CC la prospettiva della omogenitorialità, attualmente possibile.
Cpv. 1 secondo periodo (obbligo dei genitori di ricorrere all’educazione non violenta)
Il diritto e l’obbligo dei genitori di educare il minore saranno ulteriormente precisati. Attualmente il principio dell’educazione non violenta è disciplinato all’articolo 301 ca- poverso 1 CC (cura ed educazione in considerazione del bene del figlio) e all’arti- colo 302 capoverso 1 primo periodo CC (promozione e protezione dello sviluppo fisico e intellettuale)47. Non è stabilito invece come educare e in base a quali metodi educa- tivi. Il legislatore ha definito soltanto linee guida di base sull’educazione, segnatamente sulla protezione e la promozione dello sviluppo fisico, intellettuale e morale del bam- bino48.
Mediante l’esplicito obbligo legale dei genitori di educare il figlio senza ricorrere a pu- nizioni corporali o ad altre forme di violenza degradante, il legislatore precisa e sancisce l’attuale principio relativo all’educazione non violenta da parte dei genitori. La lesione della dignità è l’elemento di base di tali comportamenti considerati illeciti nel diritto vi- gente (cfr. anche cap. 3.1.1): il concetto di dignità umana richiede il riconoscimento, il rispetto e la protezione di ogni bambino come titolare di diritti con una personalità indi- viduale49. La dignità umana del bambino, protetta dalla Costituzione, è specificamente lesa e non presa sufficientemente sul serio se si ricorre a metodi educativi che inclu- dono punizioni e altri atti di violenza50.
46 Cfr. anche cap. 5.2 sulle ripercussioni nonché la nota a piè di pag. 10 concernente il sostegno finanziario da parte della Confederazione (con altri rimandi).
47 Cfr. Rapporto Po. Bulliard-Marbach, cap. 2.1.1 e 3.3.
48 MEIER/STETTLER, n. 1270 segg. Occorre precisare che i concetti di educazione e cura coincidono ampiamente per quanto riguarda il comportamento dei genitori necessario a questo scopo. Nella raccomandazione n. 8, il Comitato ONU per i diritti del fanciullo ha stabilito che per lo sviluppo sano del fanciullo i genitori sono tenuti a fornire indicazioni adeguate affinché i figli possano sviluppare le capacità opportune per affrontare in modo responsabile la vita all'interno della società (cfr. CRC, Commento generale n. 8 (2006), n. 13).
49 Cfr. CRC, Commento generale n. 13 (2011), n. 3 c) con le considerazioni di base per interpretare l'art. 19 CRC e SAX, pag. 80.
50 Cfr. 20 JAHRE GEWALTFREIE ERZIEHUNG IM BGB, pag. 14 ad es. per il diritto tedesco.