Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/42: Revisione del Codice civile svizzero (Educazione non violenta) · 21 pagine

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con la nuova disposizione questo quadro giuridico viene fissato sotto forma di un ob- bligo esplicito nella legge. Si tratta di un imperativo o di un obbligo legale dei genitori.

Come detto, la nuova normativa legale è di carattere programmatico e definisce il qua- dro concettuale dell’educazione dei genitori nei confronti dei bambini, in considerazione del principio fondamentale del bene del figlio ai sensi dell’articolo 301 CC. La priorità è data alla prevenzione della violenza nell’educazione così come al sostegno per risol- vere le situazioni di conflitto.

Non viene pertanto imposto alcun metodo educativo specifico; i genitori possono con- tinuare a scegliere autonomamente come educare il figlio. Non sono necessarie delle modifiche in tal senso, poiché già ora la legge non prescrive come educare e in base a quali metodi. Il legislatore ha già definito linee guida di base, in particolare la protezione e la promozione dello sviluppo fisico, intellettuale e morale del bambino26. Con la di- sposizione legale esplicita proposta, s’intende facilitare e favorire in particolare anche l’attività dei vari professionisti (p.es. insegnanti, servizi sociali, autorità penali, APMA) con le famiglie in cui vi è ricorso alla violenza, in quanto il radicamento dell’educazione non violenta nella legge esprime chiaramente il quadro giuridico.

3.1.2 Migliore accesso alle offerte di consulenza e aiuto

Poiché nella prassi, proprio in relazione all’educazione e ai rispettivi metodi, la perce- zione del bene del figlio e del rispetto della sua personalità può variare considerevol- mente, è fondamentale che i genitori siano resi consapevoli dell’inammissibilità del ri- corso alla violenza nell’educazione e del fatto che è possibile ricevere informazioni sui metodi non violenti a disposizione ed eventualmente beneficiare di una consulenza da parte di specialisti. Secondo il Consiglio federale è pertanto opportuno ed essenziale ampliare le attuali offerte di consulenza e aiuto a bassa soglia per genitori e figli e migliorare l’accesso. In questo modo genitori e figli possono contare sul sostegno ne- cessario, senza dover temere od ottenere un intervento ufficiale immediato (da parte delle autorità penali o per la protezione dei fanciulli)27. Pertanto è necessario sancire nel diritto federale un migliore accesso alle offerte di consulenza e di aiuto. Secondo il nuovo articolo 302 capoverso 4 CC, quindi, i Cantoni provvedono affinché, in caso di difficoltà nell’educazione, i genitori e il figlio possano rivolgersi, insieme o separata- mente, a consultori. Questa disposizione si rivolge ai Cantoni, che sono tenuti a mettere a disposizione un’offerta di consulenza sufficiente. È dunque analoga a quella prevista a protezione dell’unione coniugale, ovvero che i Cantoni provvedano «affinché, in caso di difficoltà matrimoniali, i coniugi possano rivolgersi, insieme o separatamente, a con- sultori matrimoniali o familiari» (art. 171 CC).

La linea guida concernente l’educazione non violenta, sancita nella legge, costituisce la base affinché le autorità responsabili in quest’ambito possano svolgere in modo mi- rato attività di informazione (campagne), fornire sostegno, garantire perfezionamento e consulenza a destinazione di genitori, figli e specialisti interessati. Esortando i Can- toni a prevedere offerte di sostegno per genitori e figli in caso di difficoltà nell’educa- zione, nel suo complesso la disposizione mirerà a fornire un sostegno capillare a

26 MEIER/STETTLER, n. 1270 segg.

27 Cfr. anche Raccomandazione del Comitato ONU per i diritti del fanciullo alla Svizzera del 2015 (Osservazioni conclusive CRC-CH 2015: n. 39), che oltre all'esplicito divieto esorta a rafforzare il suo impegno per promuovere forme positive, non violente e partecipative di educazione dei figli e di disciplina. 9/21