Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/42: Revisione del Codice civile svizzero (Educazione non violenta) · 21 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

2 Situazione giuridica in Europa

In 23 dei 27 Stati membri dell’Unione europea esiste un disciplinamento legale sull’edu-

cazione non violenta. Italia, Slovacchia, Cechia e Belgio non dispongono di una rego-

lamentazione in quest’ambito. In Belgio dei lavori sono però in corso. Nel Consiglio

europeo, 34 dei 46 Paesi membri15 hanno sancito esplicitamente nella legge il divieto

della violenza16. Pertanto, nel frattempo, gran parte degli Stati europei ha introdotto

disposizioni tese a vietare la violenza nell’educazione e a promuovere un’educazione

non violenta17.

Austria (1989), Danimarca (1997), Germania (2000), Paesi Bassi e Spagna (2007),

Liechtenstein (2008) e Francia (2019), ad esempio, dispongono di una normativa di

diritto civile. In Svezia (1979), Paese precursore, la disposizione fa parte di un

«Amendment to the Children and Parents Code» dello Swedish Code of Statutes18.

Svezia, Austria, Liechtenstein e Danimarca prevedono una formulazione specifica sotto

forma di divieto delle punizioni corporali, della sofferenza psichica e di altri trattamenti

degradanti19. Dal 1° gennaio 2023 in Germania la formulazione è stata modificata in

considerazione del principio della nonviolenza20. In Germania e Austria la normativa è

legata al diritto del fanciullo a un’educazione non violenta21. Francia, Spagna e Paesi

Bassi obbligano i genitori, nell’ambito della loro autorità parentale, a educare i figli nel

rispetto della loro integrità fisica e psichica, ovvero senza ricorrere a violenza fisica o

psichica22.

Alcuni dei Paesi che prevedono un divieto della violenza hanno creato anche una base

legale specifica per le misure di accompagnamento e le offerte in materia di informa-

zione, istruzione e consulenza. In Germania, secondo l’articolo 16 del codice sociale

(Sozialgesetzbuch23), le offerte di promozione dell’educazione delineano anche le mo-

dalità per risolvere i conflitti all’interno della famiglia senza ricorrere alla violenza. Nella

sua nuova legge del giugno 2021 sulla protezione globale di bambini e giovani dalla

15Cfr. www.coe.int/fr/web/children/corporal-punishment#{%2212441097%22:[3]}

16Nel Regno Unito le punizioni corporali sono espressamente vietate nel Wales e in Scozia, ma non in Inghilterra e nell'Irlanda del Nord.

17Cfr. POSIZIONE DELLA CFIG 2019, pag. 7 seg. nonché l'elenco degli Stati europei disponibile in inglese su Europe and Central Asia | Global

Initiative to End All Corporal Punishment of Children (endcorporalpunishment.org).

18Föräldrabalk 1949:381, 6 kap 1 § (legge sui genitori), basato su Prop. 1978/79:67 (messaggio), approvato il 16 novembre 1978 ed entrato

in vigore il 1° gennaio 1979, modificato da 1983:47.

19Svezia, Föräldrarbalken (1949:381) 6. Kapitel, §1: «Children are entitled to care, security and a good upbringing. Children shall be treated

with respect for their person and individuality and may not be subjected to corporal punishment or any other humiliating treatment». Nel 2011, in aggiunta all'art. 137 cpv. 2 ABGB («Die Anwendung jeglicher Gewalt und die Zufügung körperlichen oder seelischen Leides sind unzulässig»), l'Austria ha introdotto il seguente divieto della violenza nell'art. 5 cpv. 1 della legge costituzionale federale sui diritti del fan- ciullo: «Jedes Kind hat das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, die Zufügung seelischen Leides, sexueller Miss- brauch und andere Misshandlungen sind verboten». Liechtenstein, art. 137 cpv. 2 ABGB: «Die Anwendung jeglicher Gewalt und die Zufü- gung körperlichen oder seelischen Leides sind unzulässig». Danimarca, art. 2 cpv. 2, secondo periodo del Danish Act on Parental Re- sponsibility (2007): (traduzione in inglese non ufficiale) «Children have the right to care and security. Children must be treated with respect for their person and must not be exposed to corporal punishment or other humiliating treatment».

20Germania, art. 1631 cpv. 2 BGB: «Das Kind hat ein Recht auf Pflege und Erziehung unter Ausschluss von Gewalt, körperlichen Bestrafun-

gen, seelischen Verletzungen und anderen entwürdigenden Massnahmen». Questa nuova normativa nella versione del 4 maggio 2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2023 (BGBl. I 2021 pag. 882).

21Cfr. note a piè di pagina 19 e 20.

22Francia, art. 371-1 Code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle

appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. […] ». Spagna, art. 154 Còdigo civil: «Los hijos no emancipados están bajo la patria potestad de los proge- nitores. La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental. […]» (traduzione non ufficiale: «[…] L'autorità parentale deve, quale responsa- bilità genitoriale, sempre essere esercitata nell'interesse del bambino, in particolare della sua personalità e tenendo conto dei suoi diritti nonché della sua integrità fisica e psichica). Paesi Bassi, art. 1:247 of the Civil Code, (traduzione non ufficiale in inglese): «(1) Parental authority includes the duty and the right of the parent to care for and raise his or her minor child. (2) Caring for and raising one’s child in- cludes the care and the responsibility for the emotional and physical wellbeing of the child and for his or her safety as well as for the pro- motion of the development of his or her personality. In the care and upbringing of the child the parents will not use emotional or physical violence or any other humiliating treatment».

23Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), nell'ambito dell'aiuto all'infanzia e alla gioventù (KJHG).