Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/42: Revisione del Codice civile svizzero (Educazione non violenta) · 21 pagine
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legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (LPAG),74 tra il 2014 e il 2022 sono stati sostenuti mediante aiuti finanziari della Con- federazione programmi cantonali nell’ambito dell’aiuto all’infanzia e alla gioventù. Sov- venzioni supplementari sono garantite, tra le altre cose, attraverso i crediti «Protezione dell’infanzia/Diritti del fanciullo» e «Organizzazioni familiari» dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)75. Il nuovo compito dei Cantoni previsto dalla legge, di garantire un’offerta sufficiente di servizi di consulenza per genitori e figli, è conforme all’attuale ripartizione dei compiti, come stabilito nel settore correlato dei consultori ma- trimoniali o familiari76.
La normativa è conforme alla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Can- toni nel diritto civile, in particolare all’autonomia organizzativa dei Cantoni (art. 122 cpv. 2 Cost.). L’articolo 302 capoverso 4 AP-CC esorta i Cantoni a mettere a disposi- zione simili consultori e quindi servizi od organi con compiti di diritto pubblico. Tuttavia la disposizione non prescrive alcuna forma particolare: i Cantoni possono quindi deci- dere se utilizzare consultori esistenti (p.es. quelli istituiti con l’accettazione dell’art. 171 CC), crearne di nuovi oppure promuovere servizi privati (cfr. cap. 4).
6.5 Delega di competenze legislative
Il progetto non delega alcuna nuova competenza legislativa al Consiglio federale.
6.6 Protezione dei dati
La protezione dei dati non è interessata da questa legge.
74 Conformemente alla legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (RS 446.1) e mediante un finanziamento iniziale limitato fino a fine 2022, la Confederazione ha potuto sostenere programmi cantonali per l'ulteriore sviluppo concettuale della politica dell'infanzia e della gioventù, compresa la politica per la prima infanzia.
75 Tramite il credito «Protezione dell'infanzia/Diritti del fanciullo», la Confederazione può sostenere finanziariamente organizzazioni attive a livello nazionale o di regione linguistica nell’ambito della protezione dell’infanzia (cfr. ordinanza dell'11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo, RS 311.039.1). Gli aiuti finanziari per la protezione dei fanciulli contribuiscono, tra l'altro, a proteggere i bambini e i giovani (compresi i bambini in età prescolare) da ogni forma di violenza fisica o psicologica, maltrattamento e sfruttamento. Cfr. anche www.bsv.admin.ch > Aiuti finanziari > Protezione dell'infanzia/Diritti dell'infanzia. Va menzionato anche il sostegno finanziario alle Organizzazioni familiari ai sensi della legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (RS 836.2), vedasi anche www.bsv.admin.ch > Aiuti finanziari > Aiuti finanziari a organizzazioni familiari.
76 Cfr. BSK ZGB I-Maier/Schwander, art. 171 n. 4.