Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/42: Revisione del Codice civile svizzero (Educazione non violenta) · 21 pagine

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diane, che hanno per oggetto un intervento fisico (ammissibile) da parte dei genitori60. Questi ultimi devono poter intervenire fisicamente quando si tratta di proteggere il bam- bino da un pericolo imminente («acte physique de protection»61, prevenzione imme- diata del pericolo), ad esempio se il bambino vuole correre in strada o toccare il piano cottura caldo62. Inoltre, l’intervento fisico deve essere ancora possibile se è necessario nel caso specifico e non vi sono altre misure educative più blande (ammonire, convin- cere, distrarre) per risolvere la situazione (ad es. prendere in braccio il bambino e met- terlo nel carrello della spesa o nella carrozzina se è sdraiato sul pavimento del super- mercato e urla perché non riceve un determinato prodotto). Tali situazioni educative sono caratterizzate dal fatto che con l’intervento fisico non s’intende degradare o punire il bambino. Pertanto questa categoria di comportamenti non è solitamente problema- tica: interventi di questo tipo rientrano nel dovere di educazione dei genitori. Si distin- guono chiaramente dall’uso inammissibile e intenzionale della forza contro un bambino per infliggergli un certo grado di dolore, disagio o umiliazione a scopo punitivo63. Inoltre, è importante che i singoli casi siano gestiti con proporzionalità. In generale, va specifi- cato che non si tratta di classificare singoli atti come leciti o illeciti. Occorre considerare l’intera situazione nel singolo caso concreto64.

Cpv. 4 (agevolare l’accesso alle offerte di consulenza e aiuto per figli e genitori)

Al fine di ampliare le offerte di consulenza e aiuto a bassa soglia, l’articolo 302 CC è integrato con un capoverso supplementare. Secondo il Consiglio federale questa ag- giunta è indispensabile per migliorare effettivamente la protezione dei bambini dalla violenza nell’educazione e garantirne un’attuazione efficace. I Cantoni, già ora respon- sabili in materia, in futuro dovrebbero essere esplicitamente chiamati a mettere a di- sposizione di genitori e figli sufficienti servizi di consulenza o a migliorare ulteriormente l’offerta esistente. Un’offerta capillare dovrebbe consentire a bambini e genitori di otte- nere il supporto necessario per affrontare una situazione di conflitto: dalle informazioni sui metodi educativi esistenti alla consulenza di esperti65.

Dal punto di vista concettale la formulazione proposta corrisponde all’attuale disposi- zione di cui all’articolo 171 CC, che nell’ambito della protezione dell’unione coniugale chiede già ai Cantoni di provvedere «affinché, in caso di difficoltà matrimoniali, i coniugi possano rivolgersi, insieme o separatamente, a consultori matrimoniali o familiari». Analogamente, dal punto di vista della sistematica la disposizione precede la pronuncia di eventuali misure di protezione dei minori. Come nel caso dell’articolo 171 CC66, l’obiettivo è che questi servizi a monte di prevenzione e consulenza nelle questioni

60 Cfr. anche SCHMAHL, art. 19 n. 8, con riferimenti, secondo cui l'art. 19 CRC non esorta gli Stati a vietare ogni forma di intervento fisico sul bambino, ma piuttosto a fare in modo che i metodi educativi inaccettabili vengano vietati e che si manifesti un cambiamento nella consapevolezza dei genitori verso un'educazione non violenta.

61 Cfr. anche CRC, Commento generale n. 8 (2006), n. 14: «Le Comité reconnaît que l’exercice des fonctions parentales et l’administration de soins aux enfants, en particulier aux bébés et aux jeunes enfants, exigent fréquemment des actions et interventions physiques destinées à les protéger mais elles sont très différentes du recours délibéré à la force en vue d’infliger un certain degré de douleur, de désagrément ou d’humiliation à des fins punitives».

62 Cfr. anche SCHMAHL, art. 19 n. 8.

63 Cfr. CRC, Commento generale n. 8 (2006), n. 14.

64 Cfr. ad es. anche FASSBIND, AJP, pag. 550.

65 Ciò corrisponde al contenuto dell'art. 19 cpv. 2 CRC, secondo cui la priorità è data al sostegno proattivo e preventivo (cfr. SCHMAHL, art. 19 n. 10 nonché CRC, Commento generale n. 8 (2006), n. 38 e n. 13 (2011), n. 46).

66 L'art. 171 CC si prefigge di completare la tutela giuridica dell'unione coniugale e idealmente di renderla superflua; cfr. BK-HAUSHEER/REUS- SER/GEISER, art. 171 CC n. 5. 15/21