Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/42: Revisione del Codice civile svizzero (Educazione non violenta) · 21 pagine

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genitori e figli. Ciò è anche conforme con la Strategia del Consiglio d’Europa 2022– 2027 per i diritti dell’infanzia, che tra gli strumenti per prevenire la violenza e proteggere i bambini prevede in particolare l’abolizione delle punizioni corporali e di altri trattamenti crudeli e degradanti nonché la promozione di campagne volte a cambiare il modo di pensare in relazione alla violenza contro i bambini, segnatamente all’interno della fa- miglia28. Come illustrato in precedenza (cfr. cap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.), le esperienze all’estero dimostrano che simili misure di accompa- gnamento e programmi di sensibilizzazione sono fondamentali per ridurre la violenza fisica sui bambini.

3.2 Alternative esaminate e scartate

Nel quadro dei lavori in adempimento del postulato Bulliard-Marbach 20.3185, il Con- siglio federale ha già esaminato nel dettaglio le possibilità per sancire il principio dell’educazione non violenta nel CC29 e ha respinto diverse altre soluzioni.

3.2.1 Sancire nella legge l’educazione non violenta nel quadro della prote-

zione dei minori

La proposta di sancire nella legge l’educazione non violenta mira a chiarire l’obbligo dei genitori in materia di educazione ai fini della prevenzione e a sottolineare l’impor- tanza centrale attribuita dal legislatore a questo principio. Visione condivisa dal Comi- tato ONU per i diritti del fanciullo, il quale ritiene che l’educazione e la protezione del bambino, inclusa la rinuncia della violenza, incombano prevalentemente alla famiglia30.

L’introduzione della nuova normativa legale nelle disposizioni di diritto civile concer- nenti la protezione dei minori darebbe un segnale sbagliato sul ruolo e l’intervento dell’APMA nonché sul fatto che l’APMA debba intervenire in ogni caso di ricorso alla violenza nell’educazione31. Un automatismo di questo tipo tra la violazione del principio dell’educazione non violenta sancito nella legge e il fatto di ordinare una misura di pro- tezione del minore si rivelerebbe inutile. Si tratta piuttosto principalmente di offrire so- stegno ai genitori e ai figli nella gestione dei conflitti e non di intervenire e/o addirittura sanzionare32. La normativa proposta non è quindi correlata a una modifica del ruolo e del possibile intervento dell’APMA, poiché la soglia della messa a rischio del benessere dei minori resta invariata. Lo stesso vale per una sanzione di diritto penale. Restano immutate anche le attuali interazioni tra l’APMA e i consultori in caso di segnalazioni di minacce: se dagli accertamenti dell’APMA non risulta la necessità di adottare una mi- sura di protezione del fanciullo, ci si continuerà ad avvalere della consulenza e del sostegno delle persone in questione. Già ora, circa la metà delle segnalazioni di mi- nacce non sfocia in misure di protezione del minore bensì in offerte di consulenza per i genitori e il fanciullo33. La disposizione proposta a completamento dell’articolo 302

28 Consiglio d’Europa, Strategia 2022-2027, pag. 17. Secondo la Strategia, con queste campagne i genitori sono informati sui metodi alternativi per educare i figli, in linea con la raccomandazione (2006)19 del Consiglio d'Europa relativa alle politiche di sostegno alla genitorialità positiva.

29 Il mandato di esame del postulato Bulliard-Marbach 20.3185 non includeva un ancoraggio nel diritto penale o nel diritto costituzionale.

30 Cfr. Commento generale n. 13 (2011), n. 3 h) nonché SAX, pag. 80 seg. Cfr. anche art. 18 CRC, secondo cui i genitori del fanciullo sono responsabili per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo (cpv. 1), e gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati nell'esercizio della loro responsabilità (cpv. 2).

31 Nel quadro della revisione del diritto sull'autorità parentale, nel 2014 il ricorso alla violenza nell'educazione era già stato introdotto esplicitamente nell'art. 311 cpv. 1 CC come motivo per revocare l'autorità parentale. Cfr. anche cap. 4 e nota a piè di pag. 57.

32 Analogamente, in relazione alla precedente revisione dell'art. 1631 cpv. 2 BGB anche MüKoBGB/Huber, 8a ed. 2020, BGB art. 1631 n. marg. 27.

33 Studie Interface, pag. 55 seg.