Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/49: Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze · 15 pagine

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Cpv. 1: negli articoli 21, 23 capoverso 1, 24 e 27 capoverso 1 è precisato che si intendono gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 17.

Cpv. 2: nella versione italiana i termini «rapporto d’esame» e «rapporto di esame» sono sostituiti per motivi di uniformità con «rapporto di perizia».

Art. 2 lett. m e n

Lett. m: la formulazione è adattata in quanto sono autorizzati a rilasciare valutazioni della conformità non solo gli organi di controllo elencati nell’allegato 2, ma anche quelli riconosciuti dall’USTRA ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2. Il rimando all’articolo 17 include entrambi.

Lett. n: per motivi di uniformità nella versione francese «rapport d’examen» è sostituito con «rapport d’expertise» e nella versione italiana «rapporto d’esame» è sostituito con «rapporto di perizia».

Art. 4 cpv. 7

La formulazione è adattata in quanto sono autorizzati a rilasciare valutazioni della conformità non solo gli organi di controllo elencati nell’allegato 2, ma anche quelli riconosciuti dall’USTRA ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2. Il rimando all’articolo 17 include entrambi.

Art. 17

Rubrica: è disciplinata solo la competenza per i controlli tecnici. I requisiti per il riconoscimento degli organi di controllo sono stabiliti all’articolo 17a (nuovo).

Cpv. 1: si specifica che l’esame tecnico deve essere eseguito da un organo di controllo riconosciuto nel relativo ambito.

Cpv. 2: gli organi di controllo sono riconosciuti nel loro ambito di competenza. Il verbo «autorizzare» è pertanto sostituito con «riconoscere». L’aggettivo «provvisorio» non è necessario e viene omesso in quanto s’intende solo il riconoscimento da parte dell’USTRA, così come per l’inserimento degli organi di controllo nell’allegato 2 non è utilizzato l’aggettivo «definitivo». Il riconoscimento dell’USTRA comporta la successiva iscrizione nell’allegato 2.

Cpv. 3: la prova della competenza secondo le norme internazionali prescritta dal vigente capoverso 3 è implicita nel nuovo requisito dell’accreditamento (cfr. anche art. 17a cpv. 2 lett. a) e può quindi essere omessa in questa sede. Solo gli organi di controllo elencati nell’allegato 2 sono oggi pubblicamente noti. Per motivi di trasparenza, sul sito dell’USTRA sarà pubblicato anche il riconoscimento dell’USTRA (cfr. cpv. 2) o la revoca dello stesso (art. 17d).

Cpv. 4: gli organi attualmente riconosciuti non coprono tutti gli ambiti di verifica esistenti nel settore automobilistico. In tali casi si ricorre agli attestati (ad es. omologazioni o dichiarazioni di conformità del produttore ai sensi dell’art. 14 OATV) definiti nei testi giuridici esistenti (in particolare OETV e OATV). Qualora non esistano organi di controllo riconosciuti per le prove tecniche né sia possibile fornire i pertinenti documenti, l’USTRA stabilisce la procedura da seguire.

Art. 17a (nuovo) 10/15