Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/49: Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze · 15 pagine
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Cpv. 2: viene stabilito che le verifiche per le quali non esistono prescrizioni esplicite (cfr. cpv. 1) sono effettuate in base a piani di controllo stilati dagli organi stessi, come avviene già oggi, ad esempio, per i veicoli modificati. Anche questi piani sono parte dell’accreditamento.
Cpv. 3: per essere validi, i piani di controllo e i loro aggiornamenti dovranno essere approvati dall’USTRA.
Cpv. 4: i piani saranno approvati dall’USTRA, se necessario, con il coinvolgimento di altri soggetti (ad es. esperti).
Cpv. 5: i costi di approvazione dei piani saranno a carico dei rispettivi organi di controllo.
Art. 44 lett. d (nuova)
Il mancato adempimento di obblighi legati all’accreditamento sarà punito con la multa, a meno che non siano applicabili sanzioni più severe.
Art. 47a (nuovo) Disposizione transitoria
L’accreditamento degli organi di controllo richiede tempo (secondo il SAS almeno un anno18) e comporta costi ai sensi dell’Oemo-Acc. Gli organi di controllo attualmente riconosciuti dovranno poter allinearsi alle nuove disposizioni e, se necessario, rivedere i propri ambiti di competenza. Viene pertanto concesso loro un periodo transitorio di cinque anni per l’applicazione delle nuove disposizioni.
All. 2
Il titolo è modificato in «Organi di controllo riconosciuti», aggiornando l’allegato.
Dal 17 dicembre 2021 il DTC Dynamic Test Center AG è provvisoriamente riconosciuto dall’USTRA per i test elettrotecnici di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi (art. 17 cpv. 2 OATV). Trattandosi di un ambito supplementare per il quale il DTC AG dispone di un accreditamento valido del SAS, viene integrato nell’allegato 2.
La Società Svizzera dell’industria del gas e delle acque (SSIGA) con il suo Ispettorato tecnico dell’Industria Svizzera del Gas (ITISG) è eliminata dall’allegato 2 in seguito al suo ritiro come organo di controllo riconosciuto.
La denominazione di Eurofins Electrosuisse Product Testing AG è aggiornata in Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG.
4.2 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Sostituzione di un’espressione
In alcuni articoli si parla di «organo di controllo riconosciuto dall’USTRA» con cui si intende solo il riconoscimento ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 OATV, mentre in realtà sono inclusi anche gli organi di cui all’allegato 2 OATV. In tutto l’atto normativo
18 Tempistica per l’accreditamento iniziale disponibile all’indirizzo: www.sas.admin.ch > Come ottiene il mio organismo l’accreditamento? > Basi e documenti generali > Basi generali > Regolamenti generali per l’accreditamento Tempistica per l’accreditamento iniziale / Allegato 01 al doc. n.
741 rev. 02.