Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/49: Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze · 15 pagine

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derazione anche le norme internazionali dell’ONU in relazione con l’Accordo del 1958 e quelle dell’UE applicabili nel quadro dell’MRA. Nell’UE, il regolamento (UE)

2018/8589 contiene i requisiti di più ampia portata per gli organi di controllo nel settore dei veicoli stradali, non ancora integrati nell’MRA. Nell’ottica di un eventuale aggiornamento dell’MRA, le nuove disposizioni comporteranno un’armonizzazione con il regolamento UE. La normativa proposta riguarda i seguenti aspetti:

• Requisiti per il riconoscimento e la notifica

Per il riconoscimento e la notifica gli organi di controllo devono presentare apposita domanda all’USTRA. Questa procedura non è tuttavia ancora disciplinata e sarà quindi inclusa nelle nuove disposizioni (art. 17a cpv. 1 P-OATV).

La prova di competenza richiesta per il riconoscimento sarà specificata prescrivendo il possesso di un certificato di accreditamento valido rilasciato dal SAS per l’ambito di prova per cui si fa domanda (art. 17a c 2 lett. a P-OATV). Poiché all’USTRA si vanno riducendo le conoscenze e risorse umane necessarie per determinare la competenza degli organi di controllo, in futuro sarà richiesto a tale scopo un accreditamento del SAS. Quest’ultimo è un ente ufficiale istituito dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e riconosciuto a livello internazionale, addetto principalmente alla valutazione della competenza degli organismi di controllo e dotato a tal fine di una rete di esperti esterni. Non solo la valutazione tramite accreditamento è in linea con le norme internazionali10, ma alcuni organi riconosciuti dispongono già di certificati SAS in determinati ambiti. L’USTRA può inoltre partecipare alle attività di accreditamento in qualità di osservatore.

I costi di accreditamento sono fissati in base all’ordinanza del 10 marzo 200611 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento (Oemo-Acc). Sul sito del SAS è disponibile una stima approssimativa dei costi12 per l’accreditamento e la sorveglianza, secondo la quale, durante i cinque anni di validità dell’accreditamento, si possono prevedere importi intorno ai 40 000 franchi. Non è possibile fornire indicazioni più precise, in quanto i costi dipendono dalla situazione specifica e dalla portata dell’attività di un organismo. Eventuali spese aggiuntive per gli organi già accreditati dipendono dal campo di applicazione degli accreditamenti esistenti; per gli enti non ancora accreditati sarà invece necessario un accreditamento iniziale, il cui preventivo è redatto dal SAS in base al singolo caso.

Per coprire i rischi d’impresa gli organi di controllo dovranno avere un’assicurazione di responsabilità civile con una copertura di almeno 10 milioni di franchi (art. 17a cpv. 2 lett. b P-OATV), analogamente a quanto previsto per le imprese del settore automobilistico (art. 71 LCStr), cui si applica l’articolo 3 dell’ordinanza del 20 novembre 195913 sull’assicurazione dei veicoli (OAV). Saranno invece esonerati dall’obbligo di assicurazione gli organi di controllo per i quali lo Stato si assume i rischi di responsabilità civile

9Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1445, GU L 313 del 6.9.2021, pag. 4.

10Allegato 2 prima parte numero 2.1 dell’Accordo del 1958, RS 0.741.411 nonché articolo 67 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli che modifica i regolamenti (CE)

n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1445, GU L 313 del 6.9.2021, pag. 4.

11 RS 946.513.7

12 La stima dei costi è disponibile all’indirizzo: www.sas.admin.ch > Come ottiene il mio organismo l’accreditamento? > Basi e documenti generali > Basi generali > Regolamenti generali per l’accreditamento Stima dei costi / Allegato 02 al doc. n. 741 rev. 01.

13 RS 741.31