Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/49: Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze · 15 pagine

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l’espressione «organo di controllo riconosciuto dall’USTRA» è pertanto sostituita con «organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 OATV».

Art. 30a cpv. 1 lett. b n. 4

La disposizione viene riformulata a fini di semplificazione sostituendo l’espressione «elencati nell’allegato 2 OATV o riconosciuti dall’USTRA conformemente all’articolo 17 capoverso 2 OATV» con «ai sensi dell’articolo 17 OATV».

Art. 34b cpv. 3

L’espressione «organo di controllo di cui all’allegato 2 OATV» è sostituita con «organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 OATV».

Art. 164 cpv. 3 lett. c

L’espressione «organo di controllo riconosciuto» è integrata da «ai sensi dell’articolo 17 OATV».

All. 7 n. 41

L’espressione «organo di controllo riconosciuto» è integrata da «ai sensi dell’articolo 17 OATV».

4.3 Ordinanza del 7 novembre 2007 sugli emolumenti USTRA (OEmo-

USTRA)

All. n. 6 e 7 (nuovo)

Attualmente non sono esplicitamente disciplinate tasse in relazione al riconoscimento degli organi di controllo. Solo per la decisione di riconoscimento emessa dall’USTRA è addebitato un importo in base agli oneri in conformità con l’OgeEm. Il riconoscimento e la relativa revoca, la notifica e l’approvazione dei piani di controllo costituiscono tuttavia servizi della Confederazione a pagamento, per i quali vengono quindi introdotte tasse specifiche (cfr. anche art. 17a cpv. 2, 17c cpv. 1, 17d cpv. 1 e 19 cpv. 5 P-OATV).

N. 6.1: la tassa per il riconoscimento comprende il trattamento della domanda e la decisione in merito. Una procedura di riconoscimento può interessare diversi ambiti.

N. 6.2: la tassa per la notifica riguarda la procedura secondo le disposizioni del rispettivo accordo internazionale19. Per ciascuna procedura di riconoscimento o di notifica possono essere notificati uno più ambiti di controllo.

N. 6.3: per la revoca del riconoscimento le tasse sono fissate in base agli oneri, variando questi a seconda della procedura applicata.

N. 6.4: anche l’approvazione dei piani di controllo individuali richiede un dispendio di tempo differente e quindi importi variabili.

N. 7: in seguito all’inserimento delle nuove tasse, il vigente numero 6 in fondo alla tabella e relativo ad altre tasse generali è spostato senza modifiche nel nuovo numero 7.

19 Allegato 2 prima parte numero 3 dell’Accordo del 1958, RS 0.741.411 e art. 11 MRA (Mutual Recognition Agreement), RS 0.946.526.81