Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/49: Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze · 15 pagine
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Cpv. 1: si precisa la possibilità di notifica ai sensi degli accordi internazionali in seguito all’iscrizione dell’organo di controllo nell’allegato 2. La notifica è possibile solo se sono soddisfatti i requisiti previsti dal rispettivo accordo. Ad esempio, l’articolo 2 paragrafo 2 dell’Accordo del 1958 stabilisce che, per la notifica di un organismo, anche l’autorità di approvazione deve essere notificata per il regolamento ONU in questione (l’USTRA non lo è per tutti i regolamenti ONU). Una notifica riconosciuta dall’organizzazione internazionale autorizza gli organi di controllo a rilasciare attestazioni in base ai pertinenti regolamenti internazionali, e quindi utilizzabili per il rilascio di omologazioni internazionali.
Cpv. 2: per la notifica si dovrà presentare domanda all’USTRA.
Art. 17d (nuovo)
Attualmente i riconoscimenti degli organi di controllo sono definitivi. Sia l’Accordo del 1958 che il regolamento (UE) 2018/85817 prescrivono invece una durata limitata, il primo senza specificare una scadenza, il secondo fissando un termine di cinque anni. Il regolamento UE non è vincolante per la Svizzera per via del vigente capitolo 12 MRA relativo agli organi di controllo. Nell’ottica di un eventuale aggiornamento dell’MRA occorre tuttavia un’armonizzazione con il regolamento UE per quanto riguarda i requisiti degli organi di controllo. Essendo anche l’accreditamento del SAS limitato a cinque anni (art. 15 OAccD), il riconoscimento sarà valido per la durata di validità di quest’ultimo e finché sono soddisfatti gli altri requisiti per il riconoscimento.
Cpv. 1 lett. a: il riconoscimento potrà essere revocato su richiesta dell’organo di controllo.
Cpv. 1 lett. b: il riconoscimento potrà essere revocato se non sono più soddisfatti i criteri richiesti (cfr. art. 17a cpv. 2).
Cpv. 1 lett. c: il riconoscimento potrà essere revocato se l’organo di controllo non rispetta le disposizioni in merito a prescrizioni e documenti di relativi agli esami e piani di controllo (cfr. art. 19 cpv. 1-3).
Cpv. 2: la revoca del riconoscimento e delle relative notifiche comporta la perdita immediata per gli organi di controllo dell’autorizzazione a rilasciare attestazioni.
Art. 18 cpv. 1
La formulazione è adattata in quanto possono essere incaricati di eseguire verifiche non solo gli organi di controllo elencati nell’allegato 2, ma anche quelli riconosciuti dall’USTRA ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2. Il rimando all’articolo 17 include entrambe le fattispecie.
Art. 19
Cpv. 1: l’accreditamento del SAS riguarderà l’ambito di competenza degli organi di controllo. Per l’esecuzione degli esami vengono definite prescrizioni disponibili sotto forma di basi giuridiche concrete e altre disposizioni ufficiali.
17 Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1445, GU L 313 del 6.9.2021, pag. 4.