Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/49: Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze · 15 pagine
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5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Le modifiche proposte non hanno sostanziali ripercussioni per la Confederazione.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le re-
gioni di montagna
Gli organi di controllo dovranno sostenere costi aggiuntivi per soddisfare il requisito dell’accreditamento SAS (e, se richiesto per l’ambito di competenza, per l’approvazione del piano di controllo; v. n. 4.1 relativo all’art. 47a P-OATV). È pertanto possibile che rinuncino ad ambiti di controllo meno redditizi, privando gli uffici cantonali della circolazione dell’opportunità di far svolgere determinate verifiche presso organismi riconosciuti. Tuttavia già oggi gli enti che non intendono più svolgere una determinata attività di controllo possono decidere di ritirarsi. Di conseguenza, non si prevedono ripercussioni nemmeno in questo contesto.
5.3 Ripercussioni sull’economia
Il requisito dell’accreditamento SAS richiesto per il riconoscimento (ed eventualmente l’approvazione del piano di controllo; v. n. 4.1 relativo all’art. 47a P-OATV) potrà generare costi aggiuntivi anche per i dieci organi di controllo attualmente riconosciuti. Sei di essi dispongono già di un accreditamento, almeno per una parte degli ambiti di competenza. Eventuali costi supplementari per questi organi dipendono dal campo di applicazione degli accreditamenti esistenti. Per gli organismi non ancora accreditati sarà richiesto un accreditamento iniziale.
5.4 Ripercussioni sulla società
Le misure proposte garantiscono la competenza degli organi di controllo riconosciuti anche nel tempo, consentendo di tenere conto della continua evoluzione delle prescrizioni tecniche per i veicoli volte a migliorare la sicurezza stradale.
5.5 Ripercussioni sull’ambiente
Non si prevedono ripercussioni specifiche.
6 Aspetti giuridici
6.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera e in parte esplicitamente richieste dagli stessi.
Non sono creati ostacoli tecnici al commercio. È garantita la compatibilità con la normativa UE e ONU e non vi sono contraddizioni con i trattati bilaterali tra la Svizzera e l’UE (MRA) né con le disposizioni dell’Accordo del 1958.
6.2 Delega di competenze legislative
La presente revisione rispetta i limiti posti al Consiglio federale dalla legge federale del 19 dicembre 195820 sulla circolazione stradale (LCStr) e dalla legge del 21 marzo 199721 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) (art. 12 cpv. 4 LCStr e art. 46a LOGA).
20RS 741.01