Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/49: Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

L’immatricolazione dei veicoli stradali richiede un’attestazione della conformità alle prescrizioni tecniche. I dieci organi di controllo ufficialmente riconosciuti riportati nell’allegato 2 dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) sono autorizzati a eseguire appositi test e a redigere documenti di controllo che servono agli uffici della circolazione per disporre l’immatricolazione dei veicoli e loro parti, ma anche all’USTRA per il rilascio di omologazioni svizzere. Se, in aggiunta, tali enti sono notificati e riconosciuti ai sensi delle disposizioni dell’Accordo ONU del 20 marzo 19582 (Accordo del 1958) e dell’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Svizzera e la Comunità europea3 (MRA) presso la specifica organizzazione internazionale, possono rilasciare anche certificati di controllo ai fini dell’omologazione internazionale.

Agli organi di controllo che possono essere accreditati dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per le prove secondo i cosiddetti codici OCSE, riguardanti in particolare la protezione degli occupanti dei trattori (cfr. allegato 2 n. 13 dell’ordinanza del 19 giugno 19954 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV), si applicano regole e procedure diverse. Quale membro dell’OCSE la Svizzera partecipa al perfezionamento di queste disposizioni tecniche per i veicoli. A tale scopo ha selezionato una cosiddetta Designated Authority5 che rappresenta la Confederazione presso l’Organizzazione partecipando ai relativi gruppi di lavoro. Una tale autorità ha la facoltà di farsi accreditare come organo di controllo dall’OCSE fornendo direttamente a quest’ultima la prova di conformità ai requisiti richiesti. Gli enti accreditati dall’OCSE (per la Svizzera ancora nessuno) possono stendere rapporti di perizia, esaminati e numerati dalla stessa e validi a livello internazionale senza ulteriori approvazioni ufficiali (cfr. UE, UNECE). Dato il trattamento speciale riservato a questi organismi, si rinuncia a una regolamentazione specifica nell’OATV.

Per essere riconosciuti, gli organi di controllo devono dimostrare di avere la competenza necessaria (art. 17 cpv. 3 OATV). La normativa svizzera non specifica tuttavia a chi spetti accertarla. Finora la valutazione è eseguita dall’USTRA stesso, a meno che gli organi non siano già stati esaminati dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) nell’ambito di un accreditamento volontario ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19966 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD). Date la rapida evoluzione e la crescente complessità delle prescrizioni, l’Ufficio dispone tuttavia sempre meno delle risorse e competenze specifiche necessarie per svolgere questo compito.

1 RS 741.511

2Accordo concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite concluso il 20 marzo 1958, RS 0.741.411

3MRA (Mutual Recognition Agreement): Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, concluso il 21 giugno 1999, RS 0.946.526.81

4 RS 741.41

5La Scuola universitaria di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (HAFL) di Zollikofen è «Designated Authority» scelta dall’USTRA.

6 RS 946.512