Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/49: Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze · 15 pagine
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(art. 17a cpv. 3 P-OATV). Tutto ciò consente di assolvere anche gli obblighi previsti dalle prescrizioni internazionali14.
Sia gli uffici della circolazione sia l’USTRA necessitano di informazioni sui documenti di controllo degli organismi riconosciuti, i primi per emettere le decisioni relative all’immatricolazione di veicoli e loro parti, il secondo per il rilascio di omologazioni. Sarà pertanto disciplinato l’obbligo per gli organi di controllo riconosciuti di fornire informazioni sui propri documenti a dette autorità (art. 17b cpv. 3 P-OATV).
• Effetto del riconoscimento
La normativa vigente non stabilisce quali autorizzazioni sono connesse al riconoscimento da parte dell’USTRA (art. 17 cpv. 2 OATV) e al successivo inserimento di un organo di controllo nell’allegato 2 OATV. Sarà pertanto precisato che il riconoscimento da parte dell’USTRA (tramite decisione) autorizza il titolare a rilasciare certificati di controllo (art. 17b cpv. 1 P-OATV), mentre il successivo inserimento nell’allegato 2 dell’OATV mediante revisione di ordinanza consente la notifica nel quadro di accordi internazionali (art. 17c cpv. 1 P-OATV). I rapporti di perizia redatti da organi di controllo notificati possono essere impiegati per il rilascio di omologazioni valide a livello internazionale.
Oggi sono noti al pubblico solo gli organi di controllo elencati nell’allegato 2 OATV. Per migliorare la trasparenza, in futuro questi ultimi saranno pubblicati anche sul sito dell’USTRA, insieme a quelli non notificati e specificando grado di riconoscimento e ambito di competenza (art. 17 cpv. 3 P-OATV).
• Prescrizioni e documenti relativi agli esami nonché piani di controllo
L’accreditamento SAS riguarderà l’ambito di controllo valido nel quadro del riconoscimento. Le prescrizioni e i documenti relativi agli esami applicabili in questo contesto saranno pertanto precisati e approfonditi (art. 19 cpv. 1 P-OATV). Per gli ambiti in cui non esistono disposizioni legali esplicite (quali i controlli di modifiche ai veicoli), gli organi di controllo devono già presentare un piano di controllo ai fini del riconoscimento. I piani di controllo saranno integrati nelle nuove disposizioni come parte dell’accreditamento (art. 19 cpv. 2 P-OATV). I piani saranno approvati dall’USTRA con l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti (ad es. esperti) (art. 19 cpv. 3 e 4 P-OATV); i costi per l’approvazione saranno a carico dell’organo interessato (art. 19 cpv. 5 P-OATV).
• Sorveglianza
Gli organi di controllo non sono soggetti ad alcuna sorveglianza, fatta eccezione per quella esercitata dall’USTRA a livello giuridico (ad es. per quanto riguarda le notifiche di terzi relative all’applicazione conforme delle prescrizioni per i veicoli). Per colmare questa lacuna sarà introdotto l’accreditamento SAS come requisito per ottenere il riconoscimento (art. 17a cpv. 2 lett. a P-OATV). Con questa procedura, il SAS conferma la competenza, l’imparzialità e il metodo di lavoro uniforme di un organo di controllo nell’effettuare determinate ispezioni. Per l’accreditamento e il suo mantenimento, il SAS esegue le perizie richieste a pagamento (art. 19 OAccD). L’USTRA potrà partecipare a queste valutazioni in qualità di osservatore. Le notifiche di terzi in relazione a organi di controllo sono trattate, in base alla competenza, dal SAS o dall’USTRA.
• Limitazione temporale e revoca del riconoscimento
In base agli accordi internazionali e alle prescrizioni UE, il riconoscimento deve avere durata limitata15. A tale scopo la sua validità (successivamente anche quella della no-
14 Articolo 68 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1445, GU L 313 del 6.9.2021, pag. 4.
15 Allegato 2 terza parte numero 10.2 lettera c dell’Accordo del 1958, RS 0.741.411 nonché articolo 73 paragrafo 15 del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli che modifica i regola- 8/15