Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/49: Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze · 15 pagine

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Gli attuali riconoscimenti sono in linea di principio di durata illimitata; manca inoltre una sorveglianza costante per garantire il sussistere della competenza degli organi di controllo. Ciò è insoddisfacente dal punto di vista nazionale e vietato in ambito internazionale, in quanto gli accordi internazionali prescrivono un monitoraggio continuo e una limitazione della durata del riconoscimento. La nuova normativa proposta tiene conto di questi aspetti.

Il riconoscimento di un organo di controllo implica un’apposita decisione dell’USTRA (art. 17 cpv. 2 OATV); il successivo inserimento nell’allegato 2 OATV attraverso revisione dell’ordinanza consente la notifica ai sensi dell’Accordo del 1958 e dell’MRA.

Finora solo il riconoscimento da parte dell’USTRA è soggetto a tasse, fissate in base all’ordinanza generale dell’8 settembre 20047 sugli emolumenti (OgeEm), mentre la notifica, la revoca del riconoscimento e l’approvazione dei piani di controllo non comportano spese per gli enti interessati, malgrado costituiscano servizi della Confederazione a pagamento. Nell’ordinanza del 7 novembre 20078 sugli emolumenti USTRA (OEmo-USTRA) saranno pertanto stabilite le tasse applicabili nei vari casi.

1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta

Fondamentalmente, la valutazione e la sorveglianza della competenza degli organi di controllo possono essere effettuati sia dall’USTRA sia nell’ambito di un accreditamento da parte del SAS. Queste attività presuppongono conoscenze specifiche, tra l’altro riguardo a norme tecniche, metodi di prova e sistemi di qualità, nonché risorse adeguate. In qualità di ente tecnico, l’USTRA possiede le conoscenze tecnico-giuridiche richieste a tal fine. Negli ultimi anni, la portata e la complessità delle prescrizioni in materia e quindi anche i requisiti specifici degli organi di controllo in termini di competenza sono tuttavia costantemente aumentati, per cui anche le risorse e competenze dell’USTRA non sono più sufficienti. Il SAS, invece, è un ente ufficiale specializzato nella valutazione e sorveglianza degli organi di controllo nell’ambito dell’accreditamento che dispone inoltre di una rete di esperti a cui può rivolgersi in caso di necessità.

Il numero di organismi riconosciuti nel settore interessato è esiguo (attualmente solo dieci) e, date le dimensioni limitate del mercato svizzero, non si prevede che aumenti significativamente. Appare quindi sproporzionato che l’USTRA mantenga e approfondisca le conoscenze specifiche richieste fornendo le risorse necessarie. Inoltre, dato che alcuni enti riconosciuti dispongono già di un accreditamento volontario SAS nel loro ambito di competenza, si è deciso di non far più svolgere le attività in parola all’USTRA, ma di assegnarle al SAS nel quadro dell’accreditamento.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Le modifiche proposte sono conformi al diritto UE e alle norme armonizzate dell’ONU sui veicoli, in quanto entrambi richiedono l’accreditamento per valutare e sorvegliare la competenza degli organi di controllo e limitare la validità del riconoscimento. Con detti adeguamenti, la Svizzera adempie agli obblighi previsti dagli accordi internazionali.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

La presente revisione è intesa ad adeguare le disposizioni relative al riconoscimento degli organi di controllo ai requisiti più evoluti e ai crescenti obblighi, tenendo in consi-

7 RS 172.041.1

8 RS 172.047.40