Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/49: Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze · 15 pagine
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Finora è l’USTRA a valutare la conformità degli organi di controllo ai requisiti di competenza richiesti per il riconoscimento. Dato il rapido aumento di complessità e portata delle prescrizioni tecniche per i veicoli, l’Ufficio dispone tuttavia sempre meno delle conoscenze specialistiche e risorse necessarie per una valutazione completa. Il Servizio di accreditamento svizzero (SAS), gestito dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), è invece responsabile della valutazione e sorveglianza degli organi di controllo nell’ambito dell’OAccD e, per svolgere la sua funzione, può contare su una rete di esperti per i vari ambiti tecnici. Alcuni degli enti riconosciuti sono tra l’altro già in possesso di un certificato di accreditamento SAS su base volontaria.
Cpv. 1: per il riconoscimento e la notifica di un organo di controllo è già necessaria una domanda; tale requisito viene ora sancito nell’ordinanza.
Cpv. 2 lett. a: per il riconoscimento sarà richiesto un accreditamento SAS valido per il pertinente ambito di competenza.
Cpv. 2 lett. b: per garantire la copertura di eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi derivanti dalle attività degli organi di controllo sarà prescritta un’assicurazione di responsabilità civile valida con copertura di almeno 10 milioni di franchi. Questo importo minimo si basa sulle disposizioni dell’articolo 3 OAV applicate all’assicurazione obbligatoria delle imprese del settore automobilistico (art. 71 LCStr).
Cpv. 3: saranno esonerati dall’obbligo di assicurazione di cui al capoverso 2 lettera b gli organi di controllo statali i cui rischi di responsabilità civile sono assunti dallo Stato.
Cpv. 4: la domanda di accreditamento dovrà essere presentata direttamente al SAS, il quale trasmetterà all’USTRA il programma per l’audit di accreditamento. L’Ufficio potrà partecipare agli audit di accreditamento, sorveglianza e rinnovo dell’accreditamento in qualità di osservatore.
Cpv. 5: si fa riferimento alle direttive e ai documenti relativi agli esami, nonché ai piani di controllo rilevanti per l’accreditamento (v. anche art. 19).
Cpv. 6: poiché un accreditamento valido costituisce il requisito fondamentale per il riconoscimento, il SAS dovrà informare l’USTRA di qualsiasi adeguamento, sospensione o revoca.
Art. 17b (nuovo)
Cpv. 1: la procedura di riconoscimento in due fasi (decisione dell’USTRA ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 e successivo inserimento nell’allegato 2 mediante revisione dell’ordinanza) viene mantenuta. Si specifica tuttavia l’autorizzazione a rilasciare attestazioni di controllo nazionali (per l’immatricolazione di singoli veicoli o come base per il rilascio di omologazioni svizzere) ottenuta dagli organi di controllo riconosciuti dall’USTRA.
Cpv. 2: è stabilito l’obbligo per gli organi di controllo riconosciuti di comunicare all’USTRA qualsiasi modifica riguardante l’assicurazione di responsabilità civile.
Cpv. 3: i certificati di controllo degli organi riconosciuti servono alle autorità di immatricolazione per emettere decisioni (art. 4 cpv. 7 OATV) e all’USTRA per rilasciare omologazioni (art. 13 cpv. 2 OATV). Gli organi di controllo sono pertanto tenuti a fornire alle autorità di immatricolazione e all’USTRA informazioni sui documenti di controllo.
Art. 17c (nuovo) 11/15