Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/5: Revisione parziale delle ordinanze relative alla legge federale concernente la ricerca sull’essere umano · 48 pagine
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sull’essere umano, OEGU).
Considerato che il diritto di essere informati ha in primis l’obiettivo di fornire alle persone interessate possibili opzioni preventive o terapeutiche, le prescrizioni di cui all’articolo 8a sono innanzitutto incentrate sulla comunicazione di indizi della presenza di una malattia. I risultati dovrebbero pertanto essere comunicati da persone qualificate, ossia soprattutto da medici con la corrispondente formazione (cfr. anche messaggio relativo alla LRUm, n. 2.1.2.5). Il diritto all’autodeterminazione comprende anche il diritto della persona di rinunciare all’informazione sui risultati senza addurre motivi. Nel contesto della ricerca questo diritto non è stato volutamente limitato ed è interamente applicabile (cfr. anche messaggio relativo alla LRUm, n. 2.1.2.5). La scelta di non essere informata sui risultati non può pertanto comportare svantaggi per la persona interessata (p. es. non può essere esclusa da un studio se decide di non voler essere informata su risultati riguardanti malattie).
Secondo il capoverso 2, il protocollo della sperimentazione deve illustrare se durante la sperimentazione clinica potranno emergere risultati da considerare validati in base allo stato attuale della scienza e della medicina. Questa possibilità va spiegata e motivata sulla base del protocollo dello studio, e vale non solo per le conoscenze che si desidera acquisire con la sperimentazione, bensì anche per possibili informazioni eccedenti. Deve inoltre essere spiegato come tutelare il diritto all’autodeterminazione della persona interessata, per esempio indicando chi informa la persona in caso di eventuali indizi della presenza di una malattia o come si assicura che le persone possano esercitare il loro diritto di non essere informate.
Il capoverso 3 formula divieti di comunicazione concernenti determinati risultati di esami genetici. Per non limitare la libertà di ricerca, non sono ripresi i divieti di eseguire tali esami di cui alla LEGU (cfr. p. es. art. 16 cpv. 1 LEGU, che non permette di eseguire esami genetici su persone incapaci di discernimento se non sono necessari alla tutela della loro salute, oppure art. 17 cpv. 1 LEGU, che vieta gli esami prenatali se la salute dell’embrione o del feto non è direttamente pregiudicata). Non deve essere tuttavia permesso comunicare i corrispondenti risultati.
La lettera a converte il divieto di effettuare esami prenatali di cui all’articolo 17 capoverso 1 lettera a LEGU in un divieto di notifica. Anche nel contesto della ricerca, i risultati di esami genetici prenatali possono dunque essere comunicati soltanto se forniscono indizi di problemi di salute diretti dell’embrione o del feto. In altre parole, non possono essere per esempio comunicati il colore degli occhi o risultati concernenti specifiche attitudini. Non è necessario applicare alla ricerca il disciplinamento dettagliato dei divieti concernenti l’esecuzione e la comunicazione di cui all’articolo 17 LEGU perché le donne incinte possono far eseguire i corrispondenti esami genetici nel quadro delle visite di controllo, che ricadono nel campo di applicazione della LEGU. Nel quadro della ricerca non è ammesso comunicare gruppi sanguigni divergenti tra la donna incinta e l’embrione o il feto (art. 17 cpv. 1 lett. b LEGU), gli esiti di accertamenti preliminari nell’ottica della donazione del sangue del cordone ombelicale in seno alla famiglia (art. 17 cpv. 1 lett. c LEGU) nonché il sesso del nascituro poiché sono aspetti che non concernono direttamente la salute dell’embrione o del feto (per maggiori dettagli sull’art. 17 LEGU si rimanda al messaggio concernente la LEGU28).
Secondo la lettera b, i risultati di esami genetici su persone incapaci di discernimento possono essere comunicati a queste ultime soltanto se gli esiti aprono opzioni d’azione a tutela della loro salute. Questo divieto risulta dalla limitazione dell’ammissibilità degli esami genetici su persone incapaci di discernimento: esami genetici possono essere eseguiti su persone incapaci di discernimento soltanto se sono necessari alla tutela della loro salute (art. 16 cpv. 1 LEGU). Il messaggio concernente la LEGU chiarisce che gli esami per accertare tratti caratteriali o l’idoneità a una determinata disciplina sportiva sono vietati. È inoltre vietato eseguire esami su un bambino per accertare se è portatore di una malattia i cui sintomi si manifestano soltanto in età adulta e per la quale non esiste alcuna prevenzione, come per esempio la malattia di Huntington (commento all’art. 16 LEGU). L’obiettivo di queste limitazioni è tra l’altro tutelare il diritto all’autodeterminazione del bambino, il quale deve poter decidere autonomamente al raggiungimento della capacità di discernimento quali informazioni desidera
28 FF 2017 4807