Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/5: Revisione parziale delle ordinanze relative alla legge federale concernente la ricerca sull’essere umano · 48 pagine
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ottenere o no sul proprio patrimonio genetico. Traslare queste limitazioni alla ricerca significherebbe però incidere in misura considerevole sulla libertà di ricerca. Per esempio, la ricerca sulla base genetica dell’attitudine allo sport o alla musica e sulla sua interazione con un promovimento mirato in età infantile non sarebbe ammessa. Per garantire la libertà di ricerca pur tutelando il diritto all’autodeterminazione dei bambini, non si vieta lo svolgimento di determinati esami genetici, ma si limita la comunicazione di determinati risultati di esami genetici svolti nel quadro di sperimentazioni cliniche. Questo impedisce di comunicare risultati non attinenti alla salute, per esempio riguardanti l’attitudine a una disciplina sportiva.
La LEGU stabilisce all’articolo 27 capoverso 1 il principio secondo cui è la persona interessata che decide quali informazioni eccedenti le debbano essere comunicate. Sulla base della limitazione dell’ammissibilità degli esami genetici in casi particolari (art. 16 e 17 LEGU), per gli esami genetici questo diritto all’autodeterminazione è limitato alle persone incapaci di discernimento, e per gli esami genetici prenatali è limitato dall’articolo 27 capoversi 2 e 3 LEGU. Di conseguenza, soltanto determinate informazioni eccedenti possono essere comunicate (cfr. anche il commento all’art. 27 nel messaggio concernente la LEGU). Per evitare che siano aggirate con attività di ricerca, queste limitazioni sono ora applicate anche alle sperimentazioni cliniche (lett. c). Ciò significa che le informazioni eccedenti risultanti da esami genetici su persone incapaci di discernimento possono essere comunicate soltanto se è necessario per la tutela della salute di queste persone oppure se si tratta di informazioni che riguardano gravi malattie ereditarie all’interno della famiglia o la condizione di portatore di tali malattie. Se vengono svolti esami genetici prenatali e ne emergono informazioni eccedenti, queste possono essere comunicate soltanto se informano su un problema diretto di salute dell’embrione o del feto oppure se si tratta di informazioni che riguardano gravi malattie ereditarie all’interno della famiglia o la condizione di portatore di tali malattie.
La lettera d stabilisce che i risultati suscettibili di fornire informazioni su un rapporto di parentela, per esempio una paternità, non possono essere comunicati. La partecipazione a un progetto di ricerca non dovrebbe consentire alle persone interessate di scoprire rapporti di parentela perché informazioni di questo tipo possono avere conseguenze di vasta portata per la persona interessata. La constatazione di un rapporto di parentela deve essere eseguita secondo le prescrizioni concernenti l’allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione o l’identità di una persona (cap. 5 LEGU).
Art. 10 Deroghe alla responsabilità civile
Al capoverso 1 lettera d vigente è utilizzata l’espressione «intervento relativo alla salute» conformemente alla definizione legale di sperimentazione clinica di cui all’articolo 2 lettera a OSRUm. Considerato il previsto adeguamento di tale definizione (cfr. commento all’art. 2 lett. a AP-OSRUm), anche qui ora è utilizzato soltanto «intervento».
Gli adeguamenti al capoverso 2 frase introduttiva e lettera a sono di natura esclusivamente redazionale: la deroga alla responsabilità civile non concerne – a differenza della formulazione vigente – un danno finanziario equivalente che avrebbe potuto sopraggiungere anche con una terapia ordinaria, bensì un problema di salute equivalente.
È inoltre abrogata la fattispecie derogatoria di cui alla vigente lettera b (ossia l’esonero dalla responsabilità civile di cui all’art. 19 cpv. 1 LRUm in caso di malattie che presentano un pericolo di morte incombente per le quali non esiste alcuna terapia standard). L’esclusione della responsabilità in caso di danni correlati con malattie che presentano un pericolo di morte incombente per le quali non esiste alcuna terapia standard non appare opportuna alla luce di quanto esposto nella valutazione. In particolare qui non ci si riferisce (come con le altre fattispecie derogatorie) all’azione della ricerca e alla sua confrontabilità con gli usuali interventi clinici, bensì alla cerchia di persone partecipanti (persone gravemente malate). Escludere questa cerchia di persone vulnerabili dalla responsabilità causale appare ingiustificato. Al timore che per via dei decessi probabilmente frequenti – e quindi dei potenziali casi di danno maggiore (p. es. perdita di sostegno) – possa essere fatta valere con altrettanta frequenza una responsabilità causale, si può rispondere con riflessioni sulla causalità: in merito all’entità del danno, infatti, può essere sollevata l’obiezione giuridica del decorso comunque inevitabile, secondo cui in linea di principio può essere indennizzato soltanto un danno che altrimenti (se la situazione avesse seguito il suo corso naturale) non si sarebbe verificato.