Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine

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Allegato 7

N. 315, rubrica: il numero rimane invariato quanto a tenore, ma si applicherà solo ai ciclomotori con peso totale non superiore ai 250 kg (e, come finora, alle biciclette). La rubrica è pertanto modificata sostituendo «Ciclomotori e velocipedi» con «Ciclomotori con peso totale ammesso fino a 250 kg e velocipedi».

N. 316: ai ciclomotori pesanti (peso totale fino a 450 kg) si applicheranno requisiti più elevati in materia di decelerazione minima, riportati nel nuovo numero 316.

4.2 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Sostituzione di un’espressione

Nella versione italiana le espressioni «a ruote simmetriche» e «con ruote disposte simmetricamente» sono sostituite con il termine «pluritraccia», come fatto in precedenza in altre ordinanze, per garantire l’uniformità intertestuale.

Art. 3b cpv. 2 lett. e, g e h

Lett. e: gli utenti di veicoli la cui velocità massima per costruzione è di 20 km/h continueranno a essere esonerati dall’obbligo del casco come nel diritto vigente.

Lett. g: per maggiore comprensione il porto del casco per chi circola a bordo di ciclomotori a propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h è disciplinata nella lettera g. Il criterio determinante per l’esenzione sarà la propulsione elettrica, a condizione di non superare i 25 km/h. Per motivi di sicurezza è comunque raccomandato l’uso del casco.

Lett. h: la sottocategoria delle sedie a rotelle motorizzate è abrogata. Tali veicoli rientreranno, a seconda delle caratteristiche, nelle sottocategorie dei ciclomotori leggeri o pesanti e gli utenti saranno esentati dall’obbligo di indossare il casco ai sensi dell’articolo 3b capoverso 2 lettera g P-ONC. Affinché i conducenti di veicoli immatricolati come «sedie a rotelle motorizzate» ai sensi del vigente articolo 18 lettera c OETV e quindi non conformi ai requisiti di cui alla lettera e o g P-ONC continuino a essere esonerati, vengono menzionati nella lettera h P-ONC, analogamente alla vigente lettera g ONC.

Art. 41 cpv. 2

Con l’aggiunta della precisazione «e altri aventi diritto» si sottolinea l’obbligo di prudenza generale che le persone costrette a utilizzare il marciapiede col proprio veicolo (ad es. per accedere a un’abitazione) sono tenute a osservare nei confronti di quanti vi circolano. Fra gli aventi diritto rientrano, oltre ai pedoni e ai conducenti di mezzi simili a veicoli, in particolare i bambini fino a 12 anni in mancanza di un’infrastruttura ciclabile idonea (art. 41 cpv. 4 ONC), le persone con ridotte capacità deambulatorie su ciclomotori (art. 43a cpv. 1 ONC) come pure, in casi specifici, i ciclisti o i conducenti di ciclomotori quando al segnale «Strada pedonale» è aggiunto il cartello complementare « permesso».