Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine

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Art. 42 cpv. 2 lett. a e b e 4

Cpv. 2 lett. a e b: in futuro le cargo bike pesanti a motore per il trasporto di cose potranno essere larghe fino a 1,20 m (art. 175 cpv. 2 P-OETV). Occorre di conseguenza adeguare anche la larghezza massima ammessa per gli oggetti trasportati disciplinata nel capoverso 2, il cui disposto è ora precisato per maggiore comprensione nelle lettere a e b. La lettera a si riferisce agli oggetti trasportati su un veicolo di larghezza pari o inferiore a 1 m, che come nel diritto vigente potranno essere larghi al massimo 1 m. La lettera b riguarda invece gli oggetti trasportati su bici cargo pesanti a motore per il trasporto di cose: laddove tale mezzo fosse più largo di 1 m, per motivi di sicurezza gli oggetti trasportati non potranno sporgere dal veicolo e dovranno avere al massimo la medesima larghezza.

Cpv. 4: secondo il rapporto in adempimento dei postulati, le norme generali della circolazione in base alle quali i conducenti di tutti i ciclomotori sono tenuti a osservare le prescrizioni per i ciclisti vanno riviste per quanto attiene all’utilizzo obbligatorio delle piste ciclabili da parte dei ciclomotori veloci e pesanti. Il Consiglio federale propone quindi di mantenere l’obbligo solo per gli utenti di ciclomotori leggeri e monopattini autobilanciati, lasciando ai conducenti degli altri ciclomotori, ossia veloci e pesanti, la possibilità di decidere autonomamente se utilizzare la ciclopista o la strada. L’obbligo di utilizzare le corsie ciclabili rimane invece applicabile a tutti i ciclomotori.

Art. 43a, rubrica e cpv. 1

Rubrica: in seguito all’abrogazione della sottocategoria «sedie a rotelle motorizzate» la rubrica è adattata introducendo l’espressione «Ciclomotori per persone con ridotte capacità deambulatorie», che può includere tra l’altro anche i monopattini autobilanciati.

Cpv. 1: lo stralcio della sottocategoria «sedie a rotelle motorizzate» all’interno dell’OETV richiede un adeguamento anche qui. I detentori potranno riclassificare tali veicoli sia come ciclomotori leggeri sia come ciclomotori pesanti, a seconda delle caratteristiche; la modifica è tuttavia facoltativa (v. art. 222t cpv. 2 P-OETV e commento art. 18 lett. c P-OETV).

La nuova formulazione del capoverso, secondo cui ai ciclomotori pluritraccia senza pedali guidati da persone con ridotte capacità motorie è ora consentito circolare su aree destinate ai pedoni, comprende dunque sia le sedie a rotelle motorizzate ai sensi del diritto previgente sia i monopattini autobilanciati e i ciclomotori leggeri e pesanti, in modo tale da evitare un’eventuale discriminazione e garantire parità di trattamento alle persone con ridotte capacità deambulatorie.

Venendo meno il concetto di «sedie a rotelle motorizzate», per quelle che ne sono prive occorre precisare «sedie a rotelle senza motore» in analogia all’articolo 23a OETV.

Art. 59a cpv. 1 lett. b

La modifica, di natura redazionale, riguarda soltanto il testo italiano e assicura l’uniformità terminologica tra l’ONC e altri atti normativi. L’espressione «il cui genere di costruzione permette velocità massime» è sostituita con «velocità massima per costruzione».

Art. 59b