Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine
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In tutto l’articolo si sostituisce «il cui genere di costruzione permette velocità massime» con «velocità massima per costruzione». La modifica, di natura redazionale, riguarda soltanto il testo italiano e assicura l’uniformità terminologica tra l’ONC e altri atti normativi.
Art. 63 cpv. 3 e 6
Cpv. 3 lett. a: la disposizione secondo cui le biciclette a più posti possono trasportare soltanto tante persone quanto sono le paia supplementari di pedali disponibili è soppressa. Al suo posto si stabilisce che le persone possono essere trasportate solo sui posti a sedere previsti (sellino o sedile). I bambini devono utilizzare unicamente sedili idonei, ossia adatti alla loro altezza e in grado di offrire un livello di sicurezza adeguato all’età (v. anche art. 63 cpv. 3 lett. d e 4 P-ONC). Sono ammessi anche seggiolini per bambini accessori sicuri.
La modifica è dettata dal fatto che i posti sui ciclomotori leggeri (art. 18 lett. b P-OETV) e sui ciclomotori pesanti (art. 18 lett. c P-OETV) non devono obbligatoriamente disporre di pedali. Secondo l’articolo 215 capoverso 2 P-OETV, anche sulle biciclette sarà consentito avere, oltre ai posti provvisti di pedali, un posto senza. I criteri per stabilire il numero di posti ammessi su un velocipede o un ciclomotore sono disciplinati nelle prescrizioni tecniche per i veicoli dell’OETV, ove è preso come parametro determinante il carico utile disponibile (cfr. art. 215 cpv. 2 e 175 cpv. 4 P-OETV).
Cpv. 3 lett. b: la lettera è riorganizzata, ma rimane invariata nel contenuto. Si tratta di un adeguamento puramente formale, volto a migliorare la leggibilità del testo.
Cpv. 3 lett. c: la prima parte della frase, laddove si dice che una persona disabile può essere trasportata solo su una bicicletta appositamente predisposta, è stralciata. Le persone disabili potranno essere trasportate su qualsiasi velocipede o ciclomotore (cfr. commenti art. 215 cpv. 2 e 175 cpv. 5 P-OETV).
Cpv. 3 lett. d: il capoverso disciplinerà solo il trasporto di bambini in un rimorchio per biciclette. Come finora, questi rimorchi potranno essere trainati solo da biciclette o ciclomotori a uno o due posti ed essere occupati da al massimo due bambini (su sedili protetti). È invece stralciata la parte di frase «oppure su un velocipede appositamente predisposto». Su biciclette e ciclomotori si potranno prevedere più di due sedili protetti per bambini se non se ne trasportano nel rimorchio (cfr. art. 63 cpv. 3 lett. a P-ONC, secondo cui si possono trasportare tante persone quanti sono i posti a sedere disponibili; i criteri per stabilire il numero di posti ammessi su una bici o un ciclomotore sono disciplinati negli art. 215 cpv. 2 e 175 cpv. 4 P-OETV, ove è preso come parametro determinante il carico utile disponibile (cfr. art. 215 cpv. 2 e 175 cpv. 4 P-OETV).
Cpv. 4: il capoverso ha un nuovo tenore: si precisa che su ciclomotori o biciclette senza sedile e da guidare in piedi (ad es. un monopattino elettrico considerato ciclomotore leggero) non è consentito il trasporto di passeggeri. La disposizione dell’attuale capoverso 4 diventa superflua ed è espunta, in quanto inclusa nell’articolo 63 capoverso 3 lettera a P-ONC (non vi sono più limitazioni riguardo al trasporto di bambini su biciclette e ciclomotori).
Cpv. 5: i ciclomotori soggetti a immatricolazione obbligatoria possiedono una licenza di circolazione in cui è indicato il numero di posti ammessi (inclusi gli eventuali sedili protetti per bambini). Come per altri veicoli a motore (cfr. art. 60 cpv. 2 ONC), è possibile trasportare persone solo su posti autorizzati. Fanno eccezione i ciclomotori