Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine

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veloci su cui si può trasportare un bambino su un seggiolino sicuro (lett. a; cpv. 4 vigente) oppure al massimo due bambini su sedili sicuri di un rimorchio per biciclette (lett. b). Non è consentito trasportare contemporaneamente bambini su apposito sedile e nel rimorchio.

Cpv. 6: la disposizione dell’ONC secondo cui l’autorità cantonale può autorizzare sulle biciclette pluritraccia più posti delle paia di pedali a disposizione è abrogata, dal momento che secondo l’articolo 63 capoverso 3 lettera a P-ONC non è più necessario che i posti abbiano pedali. Una prescrizione tecnica corrispondente è tuttavia recepita ora nell’articolo 215 capoverso 2 P-OETV.

Art. 98b

La sottocategoria «risciò elettrici» all’interno della categoria «motoleggere» è soppressa (art. 14 lett. b n. 3 OETV). I risciò elettrici di larghezza non superiore a 1 m già in circolazione, che secondo il diritto vigente sono tenuti a rispettare le prescrizioni per i ciclisti, dovranno continuare a farlo ancora per sei anni dopo l’entrata in vigore della presente revisione. Il termine fa riferimento all’articolo 33 capoverso 2 lettera c numero 2 OETV, secondo cui le motoleggere devono essere sottoposte a esame periodico al più tardi sei anni dopo la prima messa in circolazione. I detentori di risciò elettrici sono liberi di riclassificare il proprio veicolo come ciclomotore pesante (v. art. 222t cpv. 2 P-OETV). Chi rinuncia a farlo, dopo sei anni sarà tuttavia tenuto a osservare le norme della circolazione per i motoveicoli e non potrà ad esempio più utilizzare le ciclopiste. Se riclassificati, i veicoli avranno bisogno solo di una vignetta di assicurazione per ciclomotori e non saranno più soggetti all’obbligo di esame periodico presso il servizio della circolazione; i conducenti potranno inoltre decidere se utilizzare o meno le piste ciclabili.

4.3 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione (OAC)

Art. 5 cpv. 2 lett. g (nuova)

L’attuale sottocategoria delle «sedie a rotelle motorizzate» è soppressa (v. punto 4.1, commento ad art. 18 lett. c P-OETV). Le sedie a rotelle motorizzate rientrano ora nella categoria «ciclomotori leggeri» se presentano un peso totale non superiore a 250 kg, una velocità massima di 25 km/h e una potenza di non oltre 0,5 kW oppure nella nuova categoria «ciclomotori pesanti» se hanno peso superiore a 250 kg o potenza superiore a 0,5 kW.

Per guidare ciclomotori pesanti (art. 18 lett. c P-OETV) sarà necessaria la licenza di condurre (categoria M), fatta eccezione per le persone con ridotte capacità deambulatorie, che potranno guidare senza patente i veicoli di questa categoria con velocità fino a 25 km/h. La lettera g contiene una descrizione dei veicoli finora considerati sedie a rotelle motorizzate per i quali non esiste più una definizione esplicita nella nuova OETV. La velocità massima per questa deroga è innalzata da 20 km/h a 25 km/h, in modo tale da farla coincidere con quella della nuova categoria (ciclomotori pesanti).