Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/74: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) (assicurazione delle persone detenute) · 24 pagine
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(EFAS), il controllo delle fatture sarebbe svolto unicamente dagli assicuratori. Bisognerebbe quindi garantire, senza violare la legislazione sulla protezione dei dati, che gli assicuratori sappiano quale Cantone ha disposto la detenzione.
Articolo 6
AI e UNINE/IDS chiedono di completare l’articolo 6 LAMal con una disposizione che disciplini in modo specifico la competenza in materia di verifica del rispetto dell’obbligo d’assicurazione delle persone detenute non domiciliate in Svizzera.
Articolo 4b capoverso 1 Limitazione della scelta dell’assicuratore e della forma d’assicurazione da parte del Cantone
ZG approva la possibilità, per i Cantoni, di limitare la scelta dell’assicuratore e della forma
d’assicurazione delle persone detenute per la durata della detenzione (art. 4b cpv. 1 in
combinato disposto con l’art. 7 cpv. 9 AP-LAMal) e di stipulare contratti quadro per questa categoria di persone. UNINE/IDS, AG, AI e ZG criticano il fatto che la limitazione della scelta dell’assicurazione e del fornitore di prestazioni decisa dal Cantone si applichi anche ai detenuti domiciliati in Svizzera. Questi ultimi sono infatti assicurati conformemente all’articolo 3 LAMal. Il mantenimento della loro assicurazione durante la detenzione eviterebbe un onere amministrativo inutile per gli assicuratori e per i Cantoni. Il disciplinamento proposto va pertanto al di là dell’obiettivo iniziale di garantire ai detenuti non domiciliati in Svizzera la copertura assicurativa obbligatoria.
Se il rapporto assicurativo speciale per i detenuti sarà confermato anche per le persone domiciliate in Svizzera (secondo quanto proposto attualmente agli art. 4b e 7 cpv. 9 AP-LAMal),
AG, AI, FR, LU e ZG propongono di sospendere anziché disdire il rapporto assicurativo
con l’assicuratore precedente. AG e AI aggiungono che, per i detenuti domiciliati in Svizzera, la sospensione dell’assicurazione precedente e l’affiliazione alla nuova assicurazione o forma d’assicurazione specifica o ancora al contratto quadro speciale devono scattare solo se la detenzione supera i 90 giorni o se si fa ricorso a prestazioni LAMal nei primi 90 giorni. In questi casi, l’assicurazione precedente deve essere sospesa con effetto retroattivo dal primo giorno di detenzione e il detenuto deve essere ammesso nell’assicurazione o nella forma d’assicurazione specifica o ancora nel contratto quadro speciale a partire da tale data. Se un detenuto domiciliato in Svizzera beneficia di una riduzione dei premi, LU aggiunge che la nuova situazione interessa anche il Cantone, a seconda il sistema di riduzione dei premi. Oltre all’onere amministrativo «ordinario» legato alla disdetta e alla stipulazione di una nuova assicurazione, in molti casi bisognerebbe anche rimborsare i premi già pagati, poiché il rapporto assicurativo è interrotto a breve termine e/o in modo imprevisto.
TG ritiene che l’articolo 4b capoverso 1 AP-LAMal debba essere formulato espressamente come disposizione facoltativa: i Cantoni devono poter decidere autonomamente se avvalersi della soluzione assicurativa per tutti i detenuti o meno.
Per UNINE/IDS, si tratta di una proposta inopportuna, dal momento che riguarda anche le persone domiciliate in Svizzera e assicurate regolarmente ai sensi dell’articolo 3 LAMal. Il nuovo regime comporterebbe un onere amministrativo elevato, segnatamente perché l’inizio o la fine della detenzione non coincidono necessariamente con l’inizio o la fine di un mese civile. Inoltre queste persone sono già coperte dall’AOMS, il che potrebbe comportare il rischio di una lacuna di copertura: le autorità cantonali del Cantone di domicilio non sono infatti necessariamente quelle del luogo di detenzione e non sono sempre informate in merito alla fine della detenzione.
Il disciplinamento proposto preoccupa UNINE/IDS e LU, poiché solleva un problema serio in materia di protezione della personalità. Le persone assicurate non sono infatti tenute a informare l’assicuratore malattie in merito all’esecuzione di una pena detentiva o di una misura: l’articolo 21 capoverso 5 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) non è applicabile in questo contesto. 11/24