Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 7 pagine

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Commento

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Per i consumatori la distinzione tra pelliccia vera e pelliccia sintetica non è sempre evidente. Per questo motivo, l’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria (Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce; RS 944.02; in vigore dal 1° marzo 2013) stabilisce l’obbligo di dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria messi in vendita. La dichiarazione della pelliccia è corretta e completa se riporta la dicitura «pelliccia vera» e menziona la specie animale, il nome scientifico, il Paese di origine e il metodo di ottenimento (caccia e allevamento). Queste informazioni devono essere chiaramente visibili sul prodotto e facilmente leggibili in almeno una delle lingue ufficiali. L’ordinanza si basa sulla legge federale sull’informazione dei consumatori (LIC; RS 944). Dalla fine del periodo di transizione, ovvero dal 1° marzo 2014, tutti gli operatori del mercato che mettono in vendita pellicce e prodotti di pellicceria in Svizzera devono fornire le informazioni sopra menzionate.

Nella sua decisione del 5 aprile 2023 il Consiglio federale, visto l’articolo 14 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di preparare un progetto in consultazione per un divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali e di eseguire un’analisi d’impatto della regolamentazione. Il motivo di questa decisione è la persistente e diffusa inosservanza dell’obbligo di dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria. Nella stagione 2022/2023, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), responsabile dei controlli, ha contestato a seguito di informazioni errate o mancanti le dichiarazioni del 70 per cento dei punti vendita controllati.1 L’obbligo di dichiarazione in quanto misura più blanda rispetto al divieto di importazione deve quindi essere considerato un fallimento.

Per un divieto d’importazione efficace e conforme al diritto internazionale il concetto di «infliggere sofferenze agli animali» non va definito in riferimento alla legislazione svizzera, ma come una violazione dei principi guida dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (WOAH) in materia di benessere degli animali. WOAH è un’organizzazione intergovernativa che lavora per migliorare la salute degli animali in tutto il mondo. Questi principi guida, che corrispondono alle aspettative della società in materia di benessere degli animali e sono ampiamente accettati, includono tra gli altri «freedom from pain, injury and disease» e «freedom from fear and distress». Essi costituiscono la base per il divieto di importazione.

1.2 Valutazione delle alternative e soluzione scelta

Come già accennato al numero 1.1, a dieci anni dall’introduzione dell’obbligo di dichiarazione, occorre constatare che una netta maggioranza delle imprese controllate non attua ancora tale obbligo o lo fa in modo inadeguato. Anche le sanzioni inasprite nel corso degli anni non hanno portato a un miglioramento significativo dell’obbligo di dichiarazione. Questa misura non è quindi un’alternativa adeguata al divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali. Non si intravedono altre alternative.

2 Procedura di consultazione

La proposta di modifica è oggetto di una consultazione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge sulla consultazione (RS 172.061).

3 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo

In linea di principio, nell’UE l’importazione e l’immissione sul mercato di prodotti derivati dai pinnipedi2 nonché l’importazione, il transito e l’esportazione di pellicce di cane e gatto e il loro commercio sono vietate3. Il 14 giugno 2023 è stata presentata nell’UE con oltre 1,5 milioni di firme l’iniziativa popolare «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa)4. L’iniziativa chiede il divieto in tutta Europa di detenere e uccidere animali al solo scopo di produrre pellicce. Gli organizzatori chiedono inoltre il divieto della vendita di pellicce, insieme ai prodotti contenenti pelliccia, in tutta l’Unione europea.

Esistono diverse restrizioni all’importazione di pelame di cani e gatti domestici anche nel Regno Unito. Esistono inoltre restrizioni all’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi5 e attualmente si sta discutendo dell’introduzione di un divieto generale sull’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria6. In Israele la vendita di pellicce e prodotti

1 Cfr. https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/dokumentation/nsb-news-list.msg-id-90688.html

2 Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1775, GU L 262 del 7.10.2015, pag. 1.

3 Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, GU L 343 del 27.12.2007, pag. 1.

4 Cfr. https://www.euronews.com/green/2023/06/16/fur-import-ban-could-be-dropped-in-the-uk-heres-which-eu-countries-still-support-theindus

5 Cfr. https://www.gov.uk/guidance/bringing-seal-products-into-great-britain

6 Cfr. https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/fur-ban-uk-imports-animals-b2311903.html