Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 7 pagine
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di pellicceria è vietata con alcune eccezioni dal 20217. Anche alcuni Stati americani conoscono divieti di questo tipo, tra cui la California.8
4 Punti essenziali del progetto
4.1 La nuova normativa proposta
La nuova regolamentazione si basa sull’articolo 14 capoverso 1 della legge sulla protezione degli animali e prevede il divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali. Essa contiene, da un lato, la definizione di pelliccia e, dall’altro, la definizione di metodi che infliggono sofferenze agli animali. La modifica dell’ordinanza prevede deroghe al divieto di importazione per alcune categorie. Essa disciplina anche l’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria che non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali. Questi prodotti o provengono da un Paese con una legislazione che vieta questi metodi che infliggono sofferenze agli animali oppure sono accompagnati dalla conferma da parte di un organismo di certificazione indipendente che i prodotti non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali.
4.2 Attuazione
Il DFI emanerà un elenco dei Paesi la cui legislazione vieta i metodi di ottenimento non ammessi. Inoltre, l’USAV riconoscerà direttive di produzione di diritto privato e gli organismi di certificazione esteri. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) segnalerà all’USAV le violazioni del divieto di importazione rilevate al confine. Se le autorità cantonali rilevano violazioni del divieto di importazione nel loro ambito di competenza, anche esse lo comunicano all’USAV, che in questi casi adotterà delle misure.
5 Commento ai singoli articoli
Considerazioni generali
All’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS 916.443.10) sono aggiunte nuove sezioni per le nuove disposizioni sull’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria e per il divieto esistente sull’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi. Inoltre, sono stati aggiunti altri titoli per migliorare la chiarezza (prima degli art. 8a, 9 e 11). Non è necessario inserire nuove sezioni nell’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, nonché Irlanda del Nord (OITE-UE; RS 916.443.11). Infine, in entrambe le ordinanze, il divieto di importazione di prodotti derivati dai pinnipedi è inserito dopo le disposizioni sull’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria.
Art. 10a OITE-PT e art. 5a OITE-UE
Il capoverso 1 stabilisce che le pellicce e i prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali non possono (più) essere importati in Svizzera.
Il capoverso 2 riprende la definizione di pellicce e prodotti di pellicceria soggetti al divieto di importazione dall’articolo 2 lettera a dell’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce.
Nel capoverso 3 si definiscono i metodi di ottenimento di pellicce e prodotti di pellicceria classificati come metodi che infliggono sofferenze agli animali. Come riferimento in merito si assumono le libertà che devono essere garantite all’animale, così come sono definite nelle linee guida della WOAH sul benessere degli animali. Particolarmente rilevanti sono la «libertà dal dolore, dalle lesioni e dalle malattie» e la «libertà dall’ansietà e dalle sofferenze». Le violazioni delle libertà indicate devono essere classificate come «metodi che infliggono sofferenze agli animali». Nello specifico, si tratta di tenere gli animali in gabbie con pavimenti a griglia e di metodi di caccia in cui gli animali sono trattenuti in condizioni di dolore e sofferenza. Questi ultimi si riferiscono in particolare alla caccia con tagliole e trappole a laccio. Non ne fanno parte invece le cosiddette trappole a scatto, in cui gli animali entrano volontariamente e vengono quindi uccisi istantaneamente dal meccanismo presente.
Art. 10b e 10c OITE-PT e art. 5b e 5c OITE-UE
È ancora possibile importare determinate pellicce e prodotti di pellicceria, anche se prodotti con metodi che infliggono sofferenze agli animali ai sensi dell’articolo 10a capoverso 3 OITE-PT o dell’articolo 5a capoverso 3 OITE-UE. Si tratta di pellicce e prodotti di pellicceria importati per il consumo privato, come masserizie di trasloco, provenienti da un’eredità e per scopi espositivi o di ricerca non commerciali.
L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria che non sono stati prodotti con metodi che infliggono sofferenze agli animali continua a essere consentita, a condizione che i prodotti provengano da un Paese che vieta determinati metodi di ottenimento delle pellicce, o siano accompagnati da una prova di un organismo di certificazione indipendente che non sono stati prodotti con metodi che infliggono sofferenze agli animali (v. il commento agli art. 10d e 10e OITE-PT e agli art. 5d e 5f OITE-UE). Ciò significa indirettamente che l’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria per i quali non è possibile specificare né l’origine né il metodo di produzione in linea di principio non è più consentita.
7 Cfr. https://www.gov.il/en/departments/news/fur_trade_is_prohibited
8 Cfr.. https://edition.cnn.com/2019/10/13/us/california-bans-fur-products-trnd/index.html