Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 7 pagine
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Art. 111a OITE-PT e art. 50a OITE-UE
Poiché i Paesi vengono aggiunti all’elenco solo su richiesta (v. commento all’art. 10d OITE-PT e all’art. 5d OITE-UE), all’entrata in vigore dell’ordinanza, l’elenco dei Paesi non conterrà ancora alcuna voce. Affinché vi sia tempo sufficiente per presentare le richieste ed effettuare gli accertamenti necessari per l’aggiunta di un Paese all’elenco, per il divieto di importazione è previsto un periodo transitorio di due anni.
Modifica di un altro atto normativo
Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce
Titolo
Oltre all’attuale titolo abbreviato «Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce» viene introdotta l’abbreviazione «ODP»
Art. 4 cpv. 3 e 4
Questi due capoversi vengono abrogati, in quanto le pellicce e i prodotti di pellicceria di origine incerta o sconosciuta non potranno più essere importati.
Art. 5 cpv. 2 e 3
Le pellicce e i prodotti di pellicceria ottenuti da animali selvatici cacciati sono ora dichiarati solo con «da caccia con trappole che non infliggono sofferenze agli animali» o «da caccia senza trappole», poiché le pellicce e i prodotti di pellicceria ottenuti con altri metodi non possono più essere importati in Svizzera. Per la definizione di «caccia con trappole che non infliggono sofferenze agli animali» si può fare riferimento al commento all’articolo 10a capoverso 3 OITE-PT e all’articolo 5a OITE-UE. La pelliccia di animali allevati in gabbie con fondo a griglia non può più essere importata e quindi questa possibilità di dichiarazione non è più disponibile.
Art. 6
Anche nel caso di prodotti composti da più pelami, le informazioni relative alla specie animale, al luogo di origine e al modo di ottenimento devono essere disponibili per tutti i pelami utilizzati. Per i pelami che non rientrano tra i tre pelami presenti in maggiore quantità nel prodotto, le informazioni non devono essere dichiarate sul prodotto, ma devono essere rese disponibili su richiesta.
Art. 14b
Le pellicce e i prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali che vengono ancora importati durante il periodo transitorio di due anni dopo l’entrata in vigore del divieto di importazione (cfr. art. 111a OITE-PT e art. 50a OITE-UE) possono ancora essere venduti dopo l’importazione fino all’esaurimento delle scorte. In questi casi, il modo di ottenimento deve essere dichiarato secondo il diritto anteriore.
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
L’USAV avrà un onere supplementare, in quanto stila e verifica per conto del DFI l’elenco dei Paesi, riconosce le direttive di produzione di diritto privato e in questo contesto deve anche verificare se gli organismi di certificazione nazionali ed esteri soddisfano i requisiti di legge. Inoltre, insieme all’UDSC, l’USAV è responsabile dell’esecuzione del divieto d’importazione e può ordinare diverse misure. Anche per l’UDSC si prevede un certo onere supplementare. Le risorse necessarie a tale scopo saranno compensate internamente.
6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Per le autorità cantonali d’esecuzione è possibile che sorga un certo onere supplementare se queste ultime comunicano all’USAV il rilevamento di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali. Questo onere supplementare sarà tuttavia gestibile, in quanto i Cantoni sono tenuti già ora ad adottare misure se stabiliscono che le condizioni di importazione, transito o esportazione di animali e prodotti animali non sono rispettate. Non vi sono ripercussioni per i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
6.3 Ripercussioni per l’economia
Le pelliccerie specializzate, le catene di moda e i rivenditori online devono chiarire il metodo di produzione quando acquistano prodotti di pellicceria. Tuttavia, l’onere supplementare richiesto a tal fine dovrebbe essere minimo, sia perché le informazioni sull’origine e sul modo di ottenimento del pelame devono essere fornite già oggi nell’ambito dell’attuale obbligo di dichiarazione delle pellicce, sia perché è possibile chiarire relativamente in poco tempo, con l’aiuto dell’elenco dei Paesi o sulla base di un certificato che conferma che una determinata pelliccia non è stata prodotta con metodi che infliggono sofferenze agli animali, se una pelliccia o un prodotto di pellicceria sono interessati o meno dal divieto di importazione.
Le pellicce e i prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali e importati prima dell’entrata in vigore del divieto di importazione possono ancora essere venduti dopo l’entrata in vigore del