Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 7 pagine
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divieto di importazione (v. la disposizione transitoria che modifica l’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce). L’onere della prova che la pelliccia e il prodotto di pellicceria in questione sono stati importati in Svizzera prima dell’entrata in vigore del divieto di importazione spetta al rispettivo fornitore.
Il divieto di importazione potrebbe avere un impatto critico sul settore delle pelliccerie, in quanto la maggior parte delle pellicce utilizzate oggi non potrebbe più essere importata in futuro. Non sono previste ripercussioni rilevanti per l’economia in generale.
6.4 Ripercussioni per la società
Il divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali potrebbe ridurre la domanda interna di tali prodotti. Un possibile effetto secondario è la sensibilizzazione dei consumatori al tema della protezione degli animali.
6.5 Ripercussioni per l’ambiente e altre ripercussioni
In un confronto internazionale, la Svizzera detiene solo una modesta quota di mercato per le pellicce, il che significa che il divieto di importazione ha uno scarso valore aggiunto in termini di miglioramento del benessere degli animali a livello mondiale. A prescindere da ciò, il divieto di importazione serve fondamentalmente al benessere degli animali e ha quindi un impatto positivo sull’ambiente. È anche ipotizzabile che il divieto di importazione possa lanciare un segnale ad altri Paesi.
7 Aspetti giuridici
7.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
7.1.1 Obblighi internazionali da tenere in considerazione
Gli obblighi internazionali della Svizzera derivano principalmente dall’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT; RS 0.632.21), dall’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (Accordo TBT; RS 0.632.20), dall’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (Accordo SPS; RS 0.632.20), dall’Accordo tra la Svizzera e la Comunità economica europea (Accordo di libero scambio; RS 0.632.401) e dall’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo; RS 0.916.026.81).
Alcuni accordi contengono disposizioni derogatorie che possono giustificare l’inosservanza degli obblighi di uno Stato membro nell’ambito del diritto commerciale in singoli casi (ad es. la protezione della morale pubblica e della vita o la messa in pericolo della vita umana e animale). Tuttavia, queste devono essere proporzionali e non devono portare a discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra Paesi con le stesse condizioni. Gli accordi contengono anche disposizioni in base alle quali gli Stati membri devono astenersi da qualsiasi misura che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’accordo.
7.1.2 Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio
Nell’ambito degli obblighi internazionali della Svizzera si tiene conto anche della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LTC; RS 946.51). Secondo l’articolo 4 LOTC le prescrizioni tecniche devono essere formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. A tale scopo, esse devono essere elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Deroghe a tale principio sono ammissibili soltanto qualora siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti e non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi. La questione della discriminazione e della restrizione commerciale dissimulata si pone in particolare se tutti i prodotti importati non conformi alle disposizioni svizzere dovessero essere dichiarati di conseguenza. Nell’ambito della verifica di proporzionalità, si deve anche valutare se la misura raggiunge l’obiettivo e se è necessaria per raggiungerlo.
7.1.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
I divieti di importazione di prodotti animali sono interventi di una certa gravità nel libero scambio, interventi che violano fondamentalmente gli obblighi della Svizzera ai sensi del diritto dell’OMC e i suoi obblighi nei confronti dell’UE. Tuttavia, possono essere prese in considerazione misure restrittive del commercio, tra l’altro, per proteggere la morale pubblica e con riferimento a regolamentazioni internazionali. Come già menzionato al numero 1.1, sono i principi guida della WOAH per il benessere degli animali «freedom from pain, injury and disease» e «freedom from fear and distress» a costituire il riferimento per il metodo di produzione «che infligge sofferenze agli animali». I metodi di produzione contrari a questi principi sono chiaramente contrari alla morale pubblica.
L’attuale obbligo di dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria è stato costantemente disatteso dal settore in tutto il Paese sin dalla sua introduzione nel 2014. L’USAV ha contattato e messo in guardia il settore più volte e ha anche aumentato i controlli nel corso degli anni rendendoli più aspri. Allo stesso modo, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, responsabile dell’azione penale ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 LIC, ha condotto un maggior numero di procedimenti penali per infrazioni all’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e ha aumentato le multe. Queste misure non hanno portato ad alcun miglioramento significativo; al contrario, il numero ancora elevato di contestazioni (70 % nella stagione 2022/2023) dimostra che molti punti vendita non applicano ancora correttamente la dichiarazione delle pellicce.