Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 7 pagine
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A causa del perdurare della mancata osservanza dell’obbligo di dichiarazione delle pellicce, un divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali appare proporzionato anche alla luce degli obblighi della Svizzera secondo il diritto dell’OMC. Il divieto di importazione non comporta quindi discriminazioni tra Paesi con le stesse condizioni, poiché il DFI includerà tutti i Paesi che producono pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti senza metodi che infliggono sofferenze agli animali nell’elenco dei Paesi le cui importazioni sono esenti dall’obbligo di dichiarazione. Per l’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria da tutti gli altri Paesi, le aziende hanno la possibilità di ottenere una certificazione se producono pellicce e prodotti di pellicceria senza i metodi vietati. Come indicato al numero 3, attualmente è in corso presso la Commissione europea l’iniziativa dei cittadini «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa). Il 5 dicembre 2023, la Commissione europea ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di preparare un parere sul benessere degli animali da pelliccia entro marzo 2025. Sulla base del parere, la Commissione europea deciderà sulle richieste dell’iniziativa dei cittadini entro marzo 20269. Esiste quindi una possibilità concreta che il commercio e quindi anche l’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria siano vietati anche nell’UE e che quindi il divieto di importazione proposto non costituisca un ostacolo al commercio con l’UE.
7.2 Forma dell’atto
Il divieto di importazione si basa sull’articolo 14 capoverso 1 LPAn. L’OITE-PT e l’OITE-UE si basano, tra l’altro, sull’articolo 14 capoverso 1 LPAn e contengono già oggi un divieto di importazione dei prodotti derivati dai pinnipedi.
7.3 Delega di competenze legislative
Il DFI è autorizzato a curare un elenco dei Paesi (cfr. art. 10e OITE-PT e art. 5e OITE-UE). A tal fine viene emessa un’ordinanza.
Allegati: Progetti di atto normativo
9 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C/2023/1559 del 21 dicembre 2023 7/7