Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 7 pagine
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Art. 10d OITE-PT e art. 5d OITE-UE
Per facilitare l’esecuzione, il DFI elenca in un’ordinanza i Paesi che per legge vietano quei metodi di ottenimento di cui agli articoli 10a capoverso 3 OITE-PT e 5a capoverso 3 OITE-UE (cpv. 1). Le pellicce e i prodotti di pellicceria provenienti da tali Paesi sono esclusi dal divieto di importazione. I Paesi vengono inseriti nell’ordinanza solo su richiesta (cpv. 2). Le persone che desiderano importare pellicce e prodotti di pellicceria da un determinato Paese devono contattare l’USAV. Quest’ultimo provvederà a effettuare i necessari accertamenti tramite l’ambasciata svizzera nel Paese interessato. Se questi dimostrano che i metodi di produzione di pellicce e prodotti di pellicceria che infliggono sofferenze agli animali sono vietati nel Paese in questione, questo verrà aggiunto dal DFI all’elenco dei Paesi da cui è ancora consentita l’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria. Se nel corso degli accertamenti non è possibile provare che i metodi per la produzione di pellicce e prodotti di pellicceria che infliggono sofferenze agli animali sono vietati nel Paese in questione, l’elenco dei Paesi non sarà aggiornato. Il capoverso 3 stabilisce una periodicità di due anni per la revisione dell’elenco.
Art. 10e OITE-PT e art. 5e OITE-UE
L’USAV può riconoscere direttive di produzione di diritto privato come direttive che non infliggono sofferenze agli animali. Il rispetto delle direttive di produzione deve essere garantito a livello di produzione del prodotto in base a un programma di certificazione. L’USAV emana un elenco degli obblighi in cui vengono fissati in dettaglio i requisiti per il riconoscimento e cura inoltre un elenco di direttive di produzione riconosciute. Se un importatore desidera che tali direttive siano riconosciute, deve presentare una domanda all’USAV, che si esprimerà in merito al riconoscimento mediante una decisione. L’emissione della decisione è soggetta al pagamento di una tassa secondo l’ordinanza sulle tasse dell’USAV (RS 916.472). Il riconoscimento delle direttive di produzione è valido per due anni, con possibilità di proroga.
Art. 10f OITE-PT e art. 5f OITE-UE
Questo articolo stabilisce i criteri che un organismo di certificazione deve soddisfare per poter verificare il rispetto delle direttive di produzione. In riferimento a ciò è particolarmente importante che il personale dell’organismo di certificazione sia in grado di determinare e valutare i requisiti di una produzione che non infligge sofferenze agli animali. L’USAV definisce i requisiti specifici in un elenco degli obblighi.
Art. 10g OITE-PT e art. 5g OITE-UE
Questo articolo stabilisce i criteri per il riconoscimento degli organismi di certificazione esteri da parte dell’USAV. In linea di principio devono soddisfare le stesse condizioni di un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 10f OITE-PT o 5f OITE-UE.
Art. 10h OITE-PT e art. 5h OITE-UE
Questo articolo definisce gli obblighi degli organismi di certificazione. Questi ultimi assicurano che le aziende di produzione siano adeguatamente controllate e che ciò possa essere provato. In particolare, viene definita la periodicità dei controlli annunciati e viene richiesta una percentuale fissa di controlli non annunciati (cpv. 1 e 2). Le imprese devono cioè essere controllate almeno una volta all’anno con una visita annunciata. Inoltre, il 10 per cento delle imprese deve essere controllato una seconda volta durante l’anno. Infine occorre presentare all’USAV un rapporto annuale sulle attività di controllo (cpv. 4).
Art. 10i OITE-PT e art. 5i OITE-UE
Chiunque desideri importare pellicce e prodotti di pellicceria deve dimostrare di essere in possesso di una deroga ai sensi dell’articolo 10b o 10c OITE-PT oppure articolo 5b o 5c OITE-UE.
Art. 83 cpv. 2bisOITE-PT e art. 36 cpv. 1bis OITE-UE
L’UDSC è responsabile, in collaborazione con l’USAV, dell’esecuzione del divieto di importazione. Se l’UDSC constata che pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi non soddisfano i criteri per l’importazione autorizzata, lo comunica all’USAV. Questi obblighi di notifica costituiscono un regolamento speciale che si aggiunge agli obblighi di notifica di cui all’articolo 83 capoverso 1 e 2 OITE-PT e all’articolo 36 capoverso 1 OITE-UE. L’USAV prenderà quindi le ulteriori misure necessarie.
Art. 84 cpv. 1bis OITE-PT e art. 37 cpv. 1bis OITE-UE
Questa disposizione corrisponde essenzialmente all’articolo 83 capoverso 2bis OITE-PT e all’articolo 36 capoverso 1bis OITE-UE, ma è rivolta alle autorità cantonali d’esecuzione.
Art. 84a OITE-PT e art. 37a OITE-UE
Nei casi di cui agli articoli 83 capoverso 2bis e 84 capoverso 1bis OITE-PT e agli articoli 36 capoverso 1bis e 37 capoverso 1bis OITE-EU, l’USAV adotta le seguenti misure: se le pellicce, i prodotti di pellicceria e i prodotti derivati dai pinnipedi non sono facilmente identificabili, è possibile prelevare campioni per l’identificazione. Inoltre, l’USAV può richiedere all’importatore di fornire la prova della legalità dell’importazione ai sensi dell’articolo 10j OITE-PT o dell’articolo 5j OITE-UE. Se questa prova non può essere fornita, l’esemplare sarà respinto.
I provvedimenti amministrativi che interferiscono con i diritti di proprietà della persona importatrice richiedono una base giuridica formale. La prossima revisione della legge sulla protezione degli animali, che costituisce la base per il divieto di importazione (v. commento al n. 7.2), sarà la base giuridica formale per l’adozione di misure amministrative (sequestro ecc.) per le pellicce importate illegalmente. Analogamente alla disposizione sul pelame di cani e gatti (cfr. art. 14 cpv. 2 LPAn), anche il commercio di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infiggendo sofferenze agli animali sarà vietato.