Progetto
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 13 pagine
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Addendum all’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio
automatico di informazioni relative a conti finanziari «%ASFF_YYYY_ID»
includono la fornitura di servizi per l’esecuzione di operazioni di scambio per o per conto di un cliente. Il termine «Entità di investimento» non include un’Entità che è un’Entità non finanziaria attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D punto 9 lettere da d) a g).
Il presente paragrafo va interpretato in conformità alla definizione di «Istituzione finanziaria» di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
[…]
7. Il termine «Attività finanziaria» include valori mobiliari (ad esempio azioni
o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti di Assicurazione o Contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in cripto-attività rilevanti, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di rendita. Il termine «Attività finanziaria» non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.
[…]
9. Per «prodotto specificato di moneta elettronica» si intende un prodotto che
sia:
a. una rappresentazione digitale di una singola moneta fiduciaria;
b. emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;
c. rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente denominato nella stessa valuta fiduciaria;
d. accettato in un’operazione di pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente; e
e. in conformità alle normative cui è soggetto l’emittente, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.
L’espressione «prodotto specificato di moneta elettronica» non comprende un prodotto creato al solo scopo di consentire il trasferimento di fondi da un cliente a un’altra persona per conto del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di consentire il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell’Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono