Progetto
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 13 pagine
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Addendum all’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio
automatico di informazioni relative a conti finanziari «%ASFF_YYYY_ID»
detenuti per più di 60 giorni dopo il ricevimento della richiesta di trasferimento oppure, se non è pervenuta alcuna richiesta, sono detenuti per più di 60 giorni dopo essere stati ricevuti.
10. Per «valuta digitale della Banca centrale» si intende una moneta fiduciaria digitale emessa da una Banca centrale.
11. Per «moneta fiduciaria» si intende la moneta ufficiale di una Giurisdizione, emessa da una Giurisdizione o dalla Banca centrale o dall’autorità monetaria designata da una Giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie, la moneta di banca commerciale, i prodotti di moneta elettronica e le valute digitali della Banca centrale.
12. Per «cripto-attività» si intende la rappresentazione digitale di un valore, che si basa su una tecnologia di registro distribuito («distributed ledger technology») protetta da crittografia o su una tecnologia analoga, per convalidare e rendere sicure le operazioni.
13. Per «cripto-attività rilevante» si intende ogni sorta di cripto-attività che non sia né una valuta digitale della Banca centrale, né un prodotto specificato di moneta elettronica, né un altro tipo di cripto-attività per cui il prestatore di servizi per le cripto-attività oggetto di comunicazione ha adeguatamente stabilito che non può essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.
14. Per «operazione di scambio» si intende:
a. uno scambio tra cripto-attività rilevanti e monete fiduciarie; e
b. uno scambio tra una o più forme di cripto-attività rilevanti.
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B. Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione
1. Per «Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione» si intende qualsiasi istituzione finanziaria che è:
a. un’Entità statale, un’Organizzazione internazionale o una Banca centrale, tranne per quanto riguarda:
i. un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un’Impresa di assicurazioni specificata, un’Istituzione di custodia o un’Istituzione di deposito, o
ii. un’attività di detenzione di valute digitali della Banca centrale per Titolari di conto che non sono Istituzioni finanziarie, Entità statali, Organizzazioni internazionali o Banche centrali.
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C. Conto finanziario
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