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Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 13 pagine

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Addendum all’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio

automatico di informazioni relative a conti finanziari «%ASFF_YYYY_ID»

Conti preesistenti le procedure di adeguata verifica in materia fiscale, fino a quando tale autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata.

[…]

Sezione VIII: Definizioni

A. Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione

[…]

5. Per «Istituzione di deposito» si intende ogni Entità che:

a. accetta depositi nell’ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare, o

b. detiene prodotti specificati di moneta elettronica o valute digitali della Banca centrale a beneficio di un cliente.

6. Per «Entità di investimento» si intende ogni Entità:

a. che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

i. negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d’interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di future su merci quotate,

ii. gestione individuale e collettiva di portafoglio, o

iii. altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività finanziarie, denaro o cripto-attività rilevanti per conto di terzi; o

b. il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o alla negoziazione di Attività finanziarie o criptoattività rilevanti, se l’Entità è gestita da un’altra Entità che è un’Istituzione di deposito, un’Istituzione di custodia, un’Impresa di assicurazioni specificata o un’Entità di investimento di cui alla lettera a).

Un’Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla lettera a), o il reddito lordo di un’Entità è attribuibile principalmente all’investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività finanziarie o cripto-attività rilevanti ai fini della lettera b), se il reddito lordo dell’Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell’Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all’anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l’Entità è esistita. Ai sensi della lettera a) punto iii le «altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, denaro o cripto-attività rilevanti per conto di terzi» non